Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel rito amministrativo (TAR Lombardia n. 1170 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, manifestata dalla parte ricorrente, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non può invece pronunciarsi la cessazione della materia del contendere quando la parte non alleghi né dimostri di avere conseguito, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da rendere ricostruibile in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. La declaratoria di improcedibilità travolge anche i motivi aggiunti che dipendono dai motivi principali o che ne deducono l’illegittimità derivata. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la D.G.R. della Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario per il 2019, censurando alcune disposizioni delle allegate regole di gestione. In particolare contestava gli obblighi sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, l’estensione del regime di day surgery e della tariffa unica ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza, nonché i criteri di determinazione del budget ambulatoriale.
Con primi e secondi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione ai contratti provvisorio e integrativo conclusi con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, ai provvedimenti di approvazione e alle note con cui l’ATS li ha considerati accettati senza riserve, deducendo l’illegittimità derivata dalla D.G.R. e vizi autonomi. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere su alcuni motivi e il venir meno dell’interesse sugli altri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’istanza depositata l’8 marzo 2024. La ricorrente ha rappresentato che, quanto ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, sarebbe cessata la materia del contendere per effetto di un provvedimento correttivo adottato dalla Regione dopo la proposizione del ricorso. Quanto agli obblighi sui tempi di attesa, l’interesse sarebbe venuto meno per mancata applicazione concreta delle disposizioni; quanto alla storicizzazione nel budget 2019 dell’abbattimento subito in sede di liquidazione 2014, l’interesse sarebbe caduto in conseguenza della sentenza del TAR n. 2357/2021.
Il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. Dalla rappresentazione della ricorrente emerge chiaramente il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, tale da giustificare la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) del c.p.a.
Il Collegio ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. Il venir meno dell’interesse sui motivi principali ha travolto anche i restanti motivi dipendenti e quelli dedotti in via di illegittimità derivata con il ricorso e con i motivi aggiunti, compresi quelli avverso le deliberazioni di approvazione e i contratti.
L’evoluzione della vicenda contenziosa ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, con spese compensate, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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