Metodo ABA nei LEA garantito solo dopo presa in carico del minore (TAR Calabria n. 116 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento con metodo ABA per le patologie dello spettro autistico rientra tra i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in attuazione della legge n. 134/2015. L’accesso alle prestazioni garantite dai LEA non costituisce tuttavia un diritto soggettivo perfetto: presuppone che il minore sia previamente preso in carico dal servizio sanitario e inserito in un piano terapeutico individualizzato. L’individuazione in concreto dei trattamenti più adeguati spetta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria. Una volta accertata la patologia e prescritta la terapia, in mancanza di una valutazione medica che indichi un percorso alternativo altrettanto valido, la necessità del trattamento è provata e la sua erogazione va garantita in forma diretta o mediante rimborso delle spese sostenute presso centri privati.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, accertato presso una struttura ospedaliera universitaria, chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale il rimborso delle spese già sostenute per le terapie comportamentali con metodo ABA e l’assistenza economica per la prosecuzione del trattamento. L’Azienda respingeva la richiesta, sostenendo che le prestazioni necessarie fossero già erogate dai propri servizi di neuropsichiatria e che fosse attivo un accordo con una struttura accreditata per la cura dell’autismo.
I ricorrenti impugnavano il rifiuto, invocando la legge n. 134/2015 e la riconducibilità del metodo ABA ai LEA, e chiedevano l’accertamento del diritto del minore al trattamento, la condanna dell’Azienda all’erogazione diretta o indiretta e il risarcimento del danno. Il TAR respingeva la domanda cautelare; il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, riconosceva la prevalenza del diritto alla salute del minore e imponeva l’erogazione del trattamento in forma diretta o indiretta nella misura minima prevista dalle linee guida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva della Regione, i cui poteri nella materia hanno natura essenzialmente programmatoria e non implicano alcun rapporto diretto con i fruitori del servizio.
Nel merito, il TAR conferma che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza, richiamando la propria precedente pronuncia e l’orientamento consolare. Precisa però che l’accesso ai percorsi garantiti dai LEA non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto: è sempre necessario che il minore sia preventivamente preso in carico dal servizio sanitario e inserito in un apposito percorso riabilitativo mediante un piano terapeutico individualizzato.
Da ciò discende una ripartizione di posizioni: compete all’Azienda stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, ma sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico e curato secondo un progetto individuale che definisca puntualmente le prestazioni a carico del servizio pubblico.
Nel caso concreto, l’accertamento del disturbo e la prescrizione del trattamento risultano da certificazione medica specialistica. In mancanza di una valutazione che indichi un percorso terapeutico alternativo altrettanto valido, la necessità dell’erogazione è provata senza necessità di istruttoria. Trattandosi di terapia compresa nei LEA, l’erogazione va garantita direttamente ovvero mediante rimborso delle spese sostenute presso centri privati specializzati.
Il Collegio accoglie quindi la domanda di accertamento e condanna nei termini richiesti e, in applicazione dell’orientamento che pone a carico del servizio sanitario le prestazioni necessarie ed urgenti anche se effettuate presso strutture non convenzionate e senza preventiva autorizzazione, accoglie anche la domanda di rimborso delle spese documentate.
Nota della Redazione
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