Diniego rinnovo permesso soggiorno per condanna stupefacenti (TAR Campania n. 4460 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per i reati in materia di stupefacenti di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che rilevi la concessione di attenuanti, della sospensione condizionale della pena o la modalità di esecuzione della stessa. L’automatismo, fondato sulla valutazione di pericolosità sociale operata ex ante dal legislatore, è mitigato, per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o per il familiare ricongiunto, dall’obbligo di bilanciamento con i vincoli familiari effettivi, i legami con il Paese di origine e la durata del soggiorno sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Un cittadino nigeriano, soggiornante in Italia da circa dieci anni, impugnava il decreto del Questore di Napoli che aveva respinto la domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a lavoro. Il provvedimento si fondava sull’irreperibilità dell’istante e, soprattutto, sulle condanne penali riportate, di cui una per violazione dell’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva, con un unico motivo composito, l’omessa valutazione della risalenza dei fatti e dell’attualità della pericolosità sociale, l’insussistenza dell’irreperibilità e la sussistenza del requisito reddituale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania richiama il sistema normativo delineato dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998, osservando come l’esistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati inerenti gli stupefacenti ponga un automatismo legislativo: la valutazione della pericolosità sociale dello straniero è compiuta a monte dal legislatore e l’Amministrazione è vincolata al rifiuto del titolo. Il Collegio evidenzia che la Corte costituzionale — nel richiamare la sentenza, il riferimento alla giurisprudenza costituzionale citata nel testo consente di individuare Corte cost. n. 277 del 2014 — ha ritenuto non irragionevole la scelta di ancorare l’effetto ostativo alla natura del reato, in considerazione dell’allarme sociale e degli impegni internazionali assunti in materia di traffici illeciti.
La Corte ricorda però che l’automatismo è mitigato dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013: nell’adottare il diniego, l’Amministrazione deve tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno quando lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, rendendo così cedevole l’automatismo a favore di una valutazione discrezionale sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il diniego sia legittimo: la condanna del 2019 per il reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 è già di per sé indice di pericolosità sociale, ulteriormente corroborata dall’assenza di reddito documentato e dalla commissione di altra fattispecie penale. Il TAR precisa che le sopravvenienze successive all’adozione del provvedimento — contratti di lavoro e nascita della figlia — non possono assumere rilievo nel vaglio di legittimità, potendo essere eventualmente valutate dall’Amministrazione in sede di nuova istanza.
Dichiarata l’infondatezza delle prime due censure, il Tribunale ravvisa la carenza di interesse all’esame delle restanti doglianze, relative all’irreperibilità e alla capacità reddituale, in applicazione del principio per cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, l’inattaccabilità di anche una sola delle ragioni autonomamente idonee a sorreggerlo rende inammissibili le censure avverso le altre. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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