Ordine di demolizione atto dovuto e motivazione per relationem alla descrizione dell’abuso (TAR Sicilia n. 1171 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, il cui unico presupposto è la constatata realizzazione delle opere in assenza o in difformità del permesso di costruire. Ne consegue che il provvedimento è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione, anche quando la sanzione intervenga a distanza di anni. La mancata precisa individuazione dell’area ulteriore da acquisire non inficia la legittimità dell’ordine, poiché l’effetto acquisitivo dell’area di sedime opera automaticamente. Grava sul ricorrente l’onere probatorio di dimostrare la preesistenza del manufatto e la conformità dell’intervento a quello demolito.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno ricadente in parte in zona B di espansione edilizia, impugnava l’ordine di demolizione emesso dal Comune e la presupposta relazione di servizio. Secondo la prospettazione attorea, le opere realizzate non sarebbero abusive, ma consisterebbero nella parziale demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato semidiruto con mantenimento di volumetria e sagoma originarie.

La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del provvedimento, l’omessa indicazione delle norme violate e la mancata esplicitazione dell’acquisizione delle aree in caso di inottemperanza. Qualificava inoltre l’intervento come ristrutturazione edilizia minore, soggetta alle sole sanzioni dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, e assumeva che all’epoca della costruzione originaria l’attività edilizia fosse libera. Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dal profilo probatorio. Non vi è alcuna prova della preesistenza dell’edificio: lo stralcio aerofotogrammetrico e l’estratto catastale del 1993 non evidenziano alcun fabbricato nell’area. La perizia di parte non afferma chiaramente l’esistenza del manufatto e l’atto di proprietà menziona solo il terreno. La ricorrente non ha fornito supporto probatorio in ordine alla conformità del ricostruito al demolito, né in sede processuale né in sede amministrativa, nonostante la regolare comunicazione di avvio del procedimento. Il carico della prova ex art. 2697 c.c. non è stato adempiuto (richiamata C.g.a.r.s., sez. giur., n. 492 del 2020).

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui presupposto dell’ordine è la sola realizzazione delle opere in assenza o difformità del titolo edilizio, con conseguente natura di atto dovuto del provvedimento (Cons. Stato Sez. VI n. 6823 del 2021; Cons. Stato Sez. II n. 7353 del 2021; Cons. Stato Sez. VI n. 3483 del 2021). L’ordinanza è adeguatamente motivata con la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Cons. Stato Sez. II n. 1299 del 2024; Cons. Stato Sez. VI n. 7785 del 2023). Nel caso concreto il provvedimento indica la consistenza delle opere e l’assenza di titolo edilizio, con motivazione congrua.

Infondata è anche la censura relativa all’omessa indicazione dell’area da acquisire. Solo la successiva ed eventuale acquisizione deve contenere l’indicazione precisa dell’area; per l’area di sedime l’effetto acquisitivo opera automaticamente e la relativa individuazione può evincersi dalla descrizione degli interventi sanzionati (TAR Palermo n. 1787 del 2022). La mancata delimitazione dell’area ulteriore comporta al più l’impossibilità di acquisirla, senza inficiare la legittimità dell’ordine.

Da ultimo, il Collegio ritiene infondata l’affermazione secondo cui l’attività edilizia all’epoca della costruzione originaria fosse libera. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 2.000 oltre accessori, a favore del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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