Ottemperanza per la Carta Docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Campania n. 5088 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine per l’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’ordine di esecuzione integrale del dispositivo non può estendersi alla parte relativa alle spese di lite quando il ricorso per ottemperanza non sia stato proposto anche dal difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo titolo di credito distinto dalla posizione del proprio assistito. È legittima la nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2499 del 2024, aveva accertato il diritto del ricorrente, docente, all’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito del relativo valore, oltre interessi e rivalutazione.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La Corte ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo. Ha tuttavia escluso dall’ordine la parte relativa alle spese di lite, poiché il ricorso non era stato proposto anche dal difensore antistatario, unico titolare di un autonomo credito per le spese liquidate con attribuzione.
Il collegio ha quindi designato sin d’ora il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, precisando che lo stesso dovrà compiere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Il compenso commissariale, determinato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero.
La sentenza ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
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Nota della Redazione
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