L’inerzia del Comune e la sopravvenuta cessazione dell’attività commerciale (TAR Sardegna n. 1171 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del dovere dell’Amministrazione di provvedere su una segnalazione di interventi edilizi sine titulo e di esercizio abusivo di attività commerciale, la sopravvenuta cessazione dell’attività oggetto della segnalazione determina la carenza di interesse in capo ai ricorrenti. L’interesse all’esercizio dei poteri di verifica e di autotutela, infatti, presuppone l’attualità della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Venuto meno tale presupposto, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non implica di per sé un accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione e giustifica la compensazione delle spese quando la vicenda presenti obiettiva complessità fattuale e giuridica.
Il Fatto
Due società operanti nella distribuzione di prodotti per l’edilizia proponevano ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento e la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inerzia serbato dal Comune a fronte di una segnalazione, trasmessa a marzo 2025, riguardante interventi edilizi ritenuti realizzati senza titolo e l’esercizio di un’attività commerciale ritenuta abusiva da parte di una società concorrente.
Le ricorrenti chiedevano quindi che fosse accertato il dovere dell’Amministrazione di provvedere alla revoca o all’annullamento in autotutela del titolo commerciale ottenuto dalla controinteressata mediante comunicazione di avvio dell’attività di vendita all’ingrosso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via istruttoria, con ordinanza n. 646 del 23 ottobre 2025, disponeva che il Responsabile del SUAPE riferisse in merito alle attività commerciali concretamente in corso presso l’area oggetto del titolo e al regime autorizzativo applicabile. La relazione richiesta attestava che la controinteressata aveva comunicato la cessazione dell’attività di commercio all’ingrosso a decorrere dal 14 marzo 2025, a seguito di una precedente ordinanza cautelare, e che nessuna attività risultava esercitata o autorizzata presso l’area.
Su tale presupposto le ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione. Quest’ultima obiettava che il ricorso dovesse essere definito con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con condanna di controparte alle spese.
Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della cessazione dell’attività commerciale, fosse venuto meno l’interesse concreto all’esercizio dei poteri di verifica invocati, come del resto riconosciuto dalle stesse ricorrenti. L’accertamento richiesto presuppone, infatti, la persistenza della situazione sostanziale dedotta, che nella specie è caduta.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sulle spese, ha ravvisato giusti motivi di compensazione, in considerazione dell’obiettiva complessità, fattuale e giuridica, della vicenda sottesa.
Nota della Redazione
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