Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1528 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato e sorregge la pretesa del creditore. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: assolve la funzione di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo verificarsi misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente ottiene dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La decisione passa in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed è ritualmente notificata.
L’Amministrazione non esegue il titolo. Il creditore propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore; essa si fonda su un titolo con efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa però la funzione del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto: serve soltanto a consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza: l’importo indicato dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, e vanno verificate misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di danaro.
Il ricorso è quindi accolto. Il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati. Per il caso d’inutile decorso del termine è sin d’ora nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 400,00 per compensi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e la Segreteria è incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Nota della Redazione
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