Il rito del silenzio non fonda la giurisdizione amministrativa sui contributi previdenziali (TAR Piemonte n. 56 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio-inadempimento non deriva dall’art. 117 c.p.a., che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto della giurisdizione. Ne segue che l’art. 117 c.p.a. non fonda un’ipotesi di giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi tassativamente contemplati dall’art. 133 c.p.a.. Il rito speciale contro il silenzio è quindi praticabile solo se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Poiché le controversie in materia di contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali fuoriescono da tale ambito, la giurisdizione spetta al Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’INPS su un’istanza di annullamento e/o revoca in autotutela di quattro avvisi di addebito, relativi al periodo compreso tra il 26 febbraio 2019 e il 23 dicembre 2022, in relazione a una società di cui era titolare e socio unico.
Il ricorso era stato notificato anche all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva. L’INPS, non costituito inizialmente, ha poi resistito eccependo in rito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la domanda, ancorché configurata come domanda contra silentium, è riservata al giudice ordinario quando afferisce a contributi previdenziali e assistenziali o comunque a diritti soggettivi.
Il percorso argomentativo muove dalla natura dell’art. 117 c.p.a.: si tratta di norma sul rito, non di disposizione attributiva di giurisdizione. La giurisdizione amministrativa in tema di silenzio deriva dai consueti criteri di riparto, sicché è da escludere che tale disposizione fondi un’ipotesi di giurisdizione esclusiva fuori dai casi tassativi dell’art. 133 c.p.a..
Ne consegue che il rito speciale è praticabile solo se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Nel caso in esame vengono in rilievo controversie in materia di contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali: il rapporto fuoriesce quindi dall’ambito della giurisdizione amministrativa.
La giurisdizione si radica in capo al Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, come si evince dagli stessi avvisi di addebito versati in atti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario; la causa potrà essere riproposta davanti al giudice fornito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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