Clausola di salvaguardia nel contratto SSR preclude impugnazione tetti di spesa (TAR Puglia n. 1175 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia inserita nell’accordo per l’erogazione di prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, comporta acquiescenza espressa e incondizionata alla determinazione dei tetti di spesa e a ogni atto presupposto o collegato, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento. Tale effetto paralizzante opera anche rispetto ai profili di invalidità derivata da atti presupposti, senza che sia ammesso un distinguo tra questioni precluse e questioni scrutabili. L’accettazione non impedisce tuttavia l’esame della domanda risarcitoria, che resta autonoma. Questa è infondata sotto il profilo della colpa quando l’amministrazione abbia dato applicazione a una norma regionale vigente, poi dichiarata incostituzionale, versando in ipotesi di errore scusabile.

Il Fatto

La ricorrente, centro diagnostico accreditato e convenzionato per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con uso di grandi macchine, impugna la delibera con cui l’ASL ha determinato i tetti di spesa della branca radiologica per il 2019. Sostiene che l’assegnazione dei fondi destinati alle prestazioni RMN del rachide anche alle strutture dotate di apparecchiature RMN a basso campo open, e la contrattualizzazione di una struttura concorrente, abbiano ridotto il proprio budget.

Proposto ricorso e motivi aggiunti, si costituiscono l’Azienda sanitaria, la Regione e due controinteressate, eccependo l’inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente sottoscritto l’accordo regolativo 2019, contenente la clausola di salvaguardia. La causa viene riservata dopo rinvii in attesa della definizione di giudizi connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare di ammissibilità. L’art. 8 dell’accordo prevede che la struttura, con la sottoscrizione, accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e di ogni atto collegato o presupposto, rinunciando alle azioni già intraprese o intraprendibili.

Richiamando consolidato orientamento (Cons. Stato n. 10652 dell’11 dicembre 2023, Cons. Stato n. 2075 del 2019), il TAR osserva che la clausola intercetta anche gli atti presupposti e non consente distinzioni tra profili preclusi e scrutabili. La sua ratio risiede nel prevalente interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria, in equilibrio con il diritto alla salute. L’accettazione attiene alla libera valutazione del contraente e non integra un vizio della volontà.

Le eventuali riserve apposte sono per non apposte, perché contraddicono l’adesione manifestata. Il Collegio rileva che i provvedimenti di determinazione del budget sono adottati prima della sottoscrizione e sono conoscibili, sì che la clausola non comprime il diritto di difesa. La domanda di annullamento è pertanto inammissibile.

Il TAR ritiene però che l’effetto paralizzante non si estenda alla domanda risarcitoria. Quanto al primo profilo di danno, le Linee Guida del 2018 sono state dichiarate legittime e il quadro normativo sopravvenuto ha confermato la tesi opposta a quella della ricorrente: difetta ogni colpa dell’Azienda e della Regione. Quanto al secondo profilo, non sussiste colpa dell’apparato amministrativo per avere dato applicazione a una norma regionale vigente, poi dichiarata incostituzionale: ricorre l’errore scusabile. Manca inoltre il danno conseguenza, perché un addendum contrattuale ha assegnato alla ricorrente ulteriori risorse pari all’importo che assume di avere perduto. La domanda risarcitoria è infondata e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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