Sanatoria edilizia subordinata all’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Puglia n. 1174 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di aree ricomprese negli ulteriori contesti tutelati dal P.P.T.R., l’accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto del titolo edilizio, con valore di parere obbligatorio e vincolante. La sua assenza, anche nella forma della sanatoria, impedisce di ritenere sussistenti i presupposti della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 e preclude l’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità. La disciplina urbanistica e quella paesaggistica si integrano per garantire una tutela completa del territorio, senza che rilevi in senso contrario la mancata apposizione di un vincolo ex art. 136 D.Lgs. 42/2004. Resta a carico del richiedente la prova della natura di volume tecnico dei manufatti, secondo i parametri funzionale, di impossibilità di soluzioni progettuali diverse e di proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno ricadente in zona agricola residenziale, presenta istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 per una serie di manufatti: locali tecnici, due tensostrutture e una rampa pavimentata. L’area è interessata da plurimi vincoli, tra cui quello paesaggistico derivante dal P.P.T.R. della Regione Puglia, che la colloca nelle Componenti Culturali Insediative — Paesaggi rurali, nel parco multifunzionale della valle dei trulli.
Il Comune rigetta l’istanza. La società impugna il silenzio-rigetto e gli atti presupposti, sostenendo la compatibilità delle opere con la destinazione urbanistica, l’insussistenza di vincoli ostativi, l’assenza di rilevanza volumetrica delle tensostrutture e dei locali tecnici e la qualificazione della rampa come manutenzione straordinaria. Il Comune eccepisce in via assorbente la mancata acquisizione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato pacifico: l’area è ricompresa negli ulteriori contesti tutelati ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e, D.Lgs. 42/2004. Ai sensi dell’art. 89 N.T.A. del P.P.T.R., gli interventi che modificano lo stato dei luoghi in tali contesti sono assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Collegio riconosce che l’art. 91, comma 5, N.T.A. consente di ottenere il provvedimento in sanatoria, ma il comma 4 gli attribuisce valore di parere obbligatorio e vincolante, quale atto autonomo e presupposto del titolo legittimante l’intervento.
Da qui la conseguenza: in assenza di tale atto, l’intervento non è sanabile. Il Tribunale richiama il condiviso orientamento secondo cui la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si integrano, e il titolo paesaggistico, anche in sanatoria, deve essere acquisito prima di concludere positivamente il procedimento edilizio (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 04/03/2024, n. 850). Irrilevante è la mancata apposizione del vincolo ex art. 136 D.Lgs. 42/2004: la disciplina del Piano individua l’accertamento quale presupposto del titolo edilizio.
Il Collegio esclude poi che le opere rientrino tra quelle esentate ai sensi dell’art. 91, comma 12, P.P.T.R., avendo autonoma consistenza volumetrica o superficiaria. Respinte anche le censure di tipo edilizio: nessuna prova è offerta sulla natura di volume tecnico dei manufatti, dovendo il richiedente dimostrare in concreto i tre parametri elaborati dalla giurisprudenza — funzionale, di impossibilità di soluzioni progettuali diverse e di proporzionalità — richiamati da TAR Napoli, sez. V, 03/07/2024, n. 4099. Resta così indimostrata la capienza volumetrica del lotto.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite stante la complessità in fatto delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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