Verifica obbligatoria di equivalenza delle tutele nel CCNL diverso (TAR Lombardia n. 894 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento finanziate con le risorse del P.N.R.R. l’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021, richiamando l’art. 125 c.p.a., comporta che, fuori dei casi di cui agli artt. 121 e 123 c.p.a., la sopravvenuta sottoscrizione del contratto rende improcedibili le domande di annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia e di subentro, residuando solo l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori. L’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di verificare, prima dell’aggiudicazione, la dichiarazione di equivalenza delle tutele del contratto collettivo indicato dall’operatore economico rispetto a quello stabilito nella lex specialis. L’omessa verifica integra illegittimità dell’aggiudicazione, non supplita dalla mera affermazione processuale dell’evidente equivalenza dei contratti collettivi.
Il Fatto
La stazione appaltante ha indetto una gara europea a procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento dei lavori di installazione di contatori statici smart, interamente finanziata con fondi del P.N.R.R. e con termine essenziale di esecuzione fissato al 31.03.2026. All’esito delle operazioni, il Lotto 1 è stato aggiudicato a una società prima graduata, mentre la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la fittizietà del contratto di avvalimento per il requisito dell’attestazione SOA e l’anomalia dell’offerta economica.
Dopo la respinta dell’istanza cautelare e la stipulazione del contratto, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendo in via principale il subentro e in via subordinata riservandosi l’azione risarcitoria per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Respinge quella della controinteressata sull’originaria carenza di interesse, poiché l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa permane ai soli fini risarcitori. Accoglie invece l’eccezione della stazione appaltante, rilevando che, trattandosi di affidamento finanziato con fondi P.N.R.R., opera la normativa speciale dell’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che richiama l’art. 125 c.p.a.
Poiché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 121 c.p.a. — e in particolare quella del rispetto del termine dilatorio, escluso per i contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. d) e dell’art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 — la sottoscrizione del contratto impedisce l’annullamento degli atti. Le domande di annullamento, di inefficacia e di subentro sono pertanto improcedibili. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2022, il Collegio ritiene che la semplice riserva di azione risarcitoria per equivalente, espressa in ricorso, basti a fondare l’interesse all’accertamento mero dell’illegittimità degli atti ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Nel merito, la censura sull’avvalimento è respinta: il contratto indica in modo sufficientemente dettagliato le risorse materiali, immateriali e di personale messe a disposizione, risultando determinabile l’oggetto ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Anche la censura sull’anomalia dell’offerta è respinta, trattandosi di valutazione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non per manifesta illogicità, insussistente nel caso concreto.
È invece fondata, nei sensi precisati, l’ultima censura. L’aggiudicataria ha indicato un contratto collettivo diverso da quello previsto nel Disciplinare, senza che la stazione appaltante verificasse l’effettiva equivalenza delle tutele. La stessa amministrazione ha riconosciuto di non aver effettuato tale verifica, ritenendola superflua. Ma quella richiesta dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 è una valutazione complessa, non limitata al piano retributivo, volta a evitare il dumping contrattuale. L’adempimento è obbligatorio e la sua omissione non è supplita dalla deduzione processuale dell’equivalenza dei contratti.
Il Collegio accerta quindi l’illegittimità degli atti impugnati, limitatamente alla mancata verifica di equivalenza delle tutele, ai soli fini risarcitori, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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