Esclusione dal concorso per tatuaggio visibile: è legittima la specificazione del bando (TAR Lazio n. 4853 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 635 del D. Lgs. 66/2010 attribuisce al bando di reclutamento il potere di individuare le fattispecie concrete in cui i tatuaggi, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare, costituiscono causa di esclusione dal concorso. È legittima la clausola del bando che giudica inidonei i candidati che presentino tatuaggi in specifiche aree anatomiche visibili con qualsiasi uniforme in uso, a prescindere dal contenuto e dal tema del tatuaggio. La presenza di un tatuaggio in area non consentita costituisce un mero accertamento di fatto, senza che sia richiesta all’Amministrazione alcuna valutazione in merito al suo contenuto o al suo eventuale valore simbolico. La previsione bandiscale svolge funzione di specificazione del contenuto generale della norma primaria, nell’esercizio del potere attribuito all’Amministrazione reclutante.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di allievi carabinieri indetto con bando del 7 luglio 2022. Superate le prove scritte e di efficienza fisica, il ricorrente veniva sottoposto agli accertamenti psico-fisici, all’esito dei quali la Commissione lo giudicava inidoneo per la presenza di un tatuaggio in area del corpo non consentita, ossia la gamba destra, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del bando e delle relative Norme Tecniche.

Il candidato impugnava il giudizio di inidoneità e il bando di concorso, deducendo la violazione dell’art. 635 del D. Lgs. 66/2010, che a suo avviso imporrebbe una valutazione di concreta offensività del tatuaggio, non essendo sufficiente la mera localizzazione anatomica. L’Amministrazione della Difesa si costituiva in giudizio instando per la reiezione del ricorso. La domanda cautelare veniva respinta e, all’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 635, comma 1-ter, del D. Lgs. 66/2010 stabilisce che i tatuaggi, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare, costituiscono causa di esclusione dal concorso “secondo quanto stabilito dal bando”. La norma primaria riserva quindi alla disciplina di concorso l’individuazione delle fattispecie concrete di esclusione, attribuendo all’Amministrazione un potere di specificazione che il bando impugnato ha legittimamente esercitato.

La clausola in contestazione individua tassativamente le aree anatomiche in cui la presenza di tatuaggi determina l’inidoneità — testa, collo, avambracci, mani e gambe al di sotto della rotula — nonché le ipotesi in cui i tatuaggi, anche in zone consentite, risultino deturpanti o contrari al decoro. Tale previsione, ha rilevato il Collegio, ha una funzione di specificazione del contenuto generale della norma primaria, posta in essere nell’esercizio di un potere che la stessa norma attribuiva all’Amministrazione reclutante. L’opzione regolatoria prescelta è stata ritenuta ragionevole, perché riconduce la causa di esclusione alla visibilità del tatuaggio con le divise in uso, a prescindere dal suo contenuto.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la visibilità del tatuaggio integra da sola la causa di non idoneità, mentre non rilevano gli argomenti concernenti l’assenza di valori simbolici negativi dell’iscrizione, trattandosi di un mero accertamento di fatto che non richiede alcuna valutazione sul contenuto del tatuaggio. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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