Pari punteggio al subcriterio organizzazione del personale legittimo e anomalia non verificata (TAR Calabria n. 1177 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice può attribuire il medesimo coefficiente a proposte tecniche differenti, ove il subcriterio non ancori il giudizio al numero degli addetti bensì alla idoneità complessiva dell’organigramma rispetto a compiti e responsabilità. Le valutazioni tecniche della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. La verifica di anomalia dell’offerta, quando non ricorrano le soglie dei quattro quinti, resta facoltativa e discrezionale e non è sindacabile nel merito, salvo manifesta irragionevolezza. Gli scostamenti del costo della manodopera rispetto ai valori delle tabelle ministeriali non integrano di per sé anomalia dell’offerta.

Il Fatto

Una società partecipava a una gara indetta da un Comune per lavori di messa in sicurezza del territorio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016. All’esito delle valutazioni risultava aggiudicataria la controinteressata con un punteggio superiore; la ricorrente si classificava seconda.

La società seconda classificata impugnava la determina di aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo l’erronea valutazione del subcriterio relativo all’organizzazione e qualificazione del personale e l’omessa verifica di anomalia dell’offerta. Chiedeva l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno. La controinteressata si costituiva; le amministrazioni intimate non si costituivano. L’istanza cautelare era rigettata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara l’inutilizzabilità della memoria conclusiva della ricorrente, depositata alle ore 17:20:44 del 17.06.2024. In base al combinato disposto dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 4, comma 4, norme di attuazione, il deposito effettuato l’ultimo giorno utile oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo e quindi tardivo, permanendo tale orario quale garanzia del contraddittorio.

Respinta anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della proposta di aggiudicazione, il Collegio ricostruisce la sequenza degli atti. La proposta di aggiudicazione e la sua approvazione sono atti endoprocedimentali privi di lesività; solo l’aggiudicazione concretizza l’interesse all’impugnazione. La qualificazione va però condotta sul contenuto del singolo provvedimento: la determina che approva i verbali e la proposta, rinviando espressamente a un successivo provvedimento di aggiudicazione previa verifica dei requisiti, resta atto interno non impugnabile.

Nel merito, il primo motivo è disatteso. Il subcriterio non premia il maggior numero di lavoratori, ma la migliore definizione dell’organigramma quanto a compiti e responsabilità; il concetto di squadra di lavoro può ricomprendere anche collaboratori esterni. Le valutazioni della Commissione, per quanto opinabili, non risultano illogiche o manifestamente irragionevoli e non sono sostituibili dal giudice, in applicazione del principio di discrezionalità tecnica.

Il secondo motivo è parimenti rigettato. Il calcolo delle soglie dei quattro quinti ex art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 va operato sui punteggi effettivi e non su quelli riparametrati: senza riparametrazione la soglia non era raggiunta, come attestato dal verbale di gara. La verifica di anomalia resta quindi facoltativa e discrezionale, sindacabile solo se manifestamente illogica. Gli scostamenti del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali non sono vincolanti né sufficienti, da soli, a fondare un giudizio di anomalia: le tabelle costituiscono parametro di riferimento derogabile, e il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica.

Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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