Foglio di via obbligatorio: presupposti della dedizione abituale al crimine (TAR Sicilia n. 1177 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’accertamento, su elementi di fatto concreti e specifici, della riconducibilità dell’interessato a una delle categorie previste dalla legge e della sua pericolosità per la sicurezza pubblica. Con riferimento alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), il concetto di dedizione richiede una consolidata propensione alla commissione di reati che offendono i beni nominativamente individuati dal legislatore, non essendo sufficiente un episodio isolato. La mera frequentazione di soggetti pregiudicati non integra, di per sé, il presupposto, occorrendo una responsabilità specifica individuale del destinatario della misura. Il giudizio di pericolosità sociale deve fondarsi su congrua istruttoria e motivazione, non su un automatismo.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di -OMISSIS-, con provvedimento notificato il 20 gennaio 2022, ha ordinato al ricorrente l’allontanamento dal Comune di residenza e il divieto di farvi ingresso, senza autorizzazione, per tre anni. Il presupposto addotto era la riconducibilità del destinatario alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, desunta da un episodio di aggressione, dal contesto familiare e dalla frequentazione di soggetti con precedenti.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo il difetto dei presupposti, l’erronea valutazione dei fatti, il vizio di istruttoria e motivazione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’irragionevolezza della misura adottata a distanza di tempo. Ha evidenziato, in particolare, che il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti in relazione ai fatti contestati era stato annullato dal Tribunale del Riesame, con pronuncia anteriore all’adozione del foglio di via, e che la vicenda si riduceva a un episodio isolato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione del Comune, non essendo impugnato alcun suo provvedimento né proposta alcuna domanda nei suoi confronti, in applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che attribuisce la legittimazione passiva all’amministrazione che ha emesso l’atto.
Nel merito il TAR ha ricostruito la disciplina degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, nel testo applicabile ratione temporis, individuando tre presupposti: l’inquadramento del soggetto in una delle categorie dell’art. 1, la sua pericolosità per la sicurezza pubblica e la permanenza fuori dal luogo di residenza. Il provvedimento di rimpatrio, pur discrezionale, deve specificare con chiarezza le circostanze di fatto e le ragioni del giudizio di pericolosità, secondo quanto affermato dal T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 novembre 2022, n. 950.
Quanto alla categoria della dedizione ai reati, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza penale e amministrativa: il novero dei reati rilevanti è circoscritto ai beni tassativamente elencati, l’abitualità esige una pluralità di condotte che connotino un significativo intervallo temporale della vita del soggetto, e la dedizione implica una consolidata propensione al crimine (Cass. pen., sez. V, n. 33947 del 2022; Cass. pen., sez. V, n. 1852 del 2021; T.A.R. Campania, Salerno, n. 650 del 2022; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 21 del 2024). Ha inoltre valorizzato l’esigenza di tassatività sostanziale e processuale affermata dalla Corte costituzionale n. 24 del 2019, in seguito alla sentenza De Tommaso c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, e richiamato il Cons. Stato, sez. III, n. 3108 del 2022.
Applicando tali principi, il TAR ha rilevato la carenza istruttoria e motivazionale dell’atto. Non risultano pregressi episodi di rilievo penale a carico del ricorrente; le sole condotte richiamate erano state oggetto di esame del G.I.P. e del Tribunale del Riesame, che aveva qualificato l’episodio in termini di rissa con caratteri di reciprocità di offese, escluso l’idoneità delle condotte ad integrare gli atti persecutori e rilevato che in occasione dell’aggressione il ricorrente non si trovava neppure in Italia. La pronuncia del Riesame era intervenuta prima dell’adozione del provvedimento e non era stata considerata dall’amministrazione.
Il Collegio ha infine ritenuto privo di decisività il controllo del ricorrente in compagnia di soggetti condannati o gravati da pregiudizi di polizia, perché la misura di prevenzione presuppone un comportamento personale e una responsabilità individuale del destinatario (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1164 del 2023; T.A.R. Puglia, Bari, n. 653 del 2023). Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese salvo refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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