Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1000 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. In tal caso il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, con atto di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’atto finale di conclusione negativa della Conferenza di Servizi semplificata asincrona relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico a terra su un lotto libero, ex cava/discarica, nel territorio del Comune di Bologna. Erano stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, i pareri contrari espressi dalla Regione Emilia-Romagna e dal Settore “Ambiente e verde” del Comune, nonché, in parte qua, la deliberazione di Giunta Regionale e le convenzioni relative alle attività estrattive dell’area.
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna al rilascio della PAS. Nel corso del giudizio, la società ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo di fatto la definizione del giudizio in rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, in data 13 marzo 2026, aveva depositato atto di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del giudizio. Tale dichiarazione è intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione per la delibazione del merito, avvenuta all’udienza del 28 aprile 2026.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha ricordato che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice, pertanto, non può spingersi a decidere il merito della controversia quando la parte attrice abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. In tale evenienza, l’unica pronuncia possibile è quella di rito.
La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113. Ha infine disposto la compensazione delle spese processuali, ravvisando sufficienti ragioni per tale statuizione.
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Nota della Redazione
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