PAS non è silenzio assenso e presa d’atto comunale non è dovuta (TAR Puglia n. 1177 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 appartiene al genus della dichiarazione di inizio attività, oggi SCIA, e non produce un provvedimento tacito di assenso: al decorso del termine di trenta giorni l’attività privata diventa lecita e fuoriesce dal regime amministrato a controllo preventivo. Ne deriva che il privato non può pretendere dal Comune alcuna presa d’atto o attestazione dell’avvenuta formazione della dichiarazione. Resta invece fermo l’obbligo di provvedere sugli atti di assenso che rientrano nella competenza comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 28/2011. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto inammissibile per carenza di interesse quanto all’inerzia ormai superata e va accolto solo per la parte in cui il Comune non abbia reso il proprio assenso.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 2.10.2023 al Comune una PAS per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza in immissione pari a 7,8 MW e potenza di picco pari a 9 MWp, da realizzarsi nel territorio comunale. La dichiarazione prospetta la necessità di acquisire atti di assenso facenti capo ad Amministrazioni diverse dal Comune.
A fronte dell’inerzia dell’Ente, la società acquisisce autonomamente tali atti e, con istanza del 7.5.2024, invita il Comune a prendere atto dell’intervenuta formazione della dichiarazione e della PAS e a rilasciare apposita attestazione, oltre che a prestare il proprio assenso agli attraversamenti della viabilità di competenza. Il Comune resta silente e non si costituisce in giudizio. La società agisce quindi ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione consolidata dell’azione avverso il silenzio, che presuppone l’inerzia dell’Amministrazione e la sussistenza di un obbligo di provvedere, desumibile anche dai principi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale obbligo non viene meno neppure quando la domanda del privato sia manifestamente irricevibile o infondata, dovendo comunque l’Amministrazione concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata.
Passando alla disciplina di settore, il Tribunale ricostruisce l’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, applicabile ratione temporis. Evidenzia il meccanismo del comma 4, secondo cui decorso il termine di trenta giorni l’attività di costruzione deve ritenersi assentita, e quello del comma 5, che distingue gli atti di assenso di competenza comunale, da rendere tempestivamente, dagli atti di competenza di altre Amministrazioni, da acquisire d’ufficio o mediante conferenza di servizi.
Il passaggio centrale attiene alla natura giuridica dell’istituto. Sulla scorta di un orientamento consolidato, richiamato anche nella giurisprudenza costituzionale, la PAS è ascritta al genus della DIA, oggi SCIA, e da essa deriva un atto soggettivamente e oggettivamente privato. Al decorso del termine non si perfeziona una fattispecie legale tipica equiparabile al silenzio assenso: si determina soltanto l’effetto di rendere lecita l’attività privata, in un’ottica di liberalizzazione.
Da qui le due conseguenze. Quanto alla prima istanza, il Collegio rileva che essa è stata di fatto superata dalla richiesta del 7.5.2024, essendosi la società attivata medio tempore per acquisire direttamente gli atti presupposti. Manca dunque ab origine l’interesse ad agire per l’accertamento dell’inerzia, con declaratoria di inammissibilità.
Quanto alla seconda istanza, il silenzio è illegittimo solo in relazione alla richiesta di assenso sugli attraversamenti della viabilità di competenza comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, primo periodo. Non può invece trovare accoglimento la domanda di presa d’atto e attestazione, stante la natura privatistica dell’atto. Il Comune è pertanto condannato ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni, con nomina del Prefetto di Taranto quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; le spese sono dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.