Archiviazione del procedimento di delimitazione demaniale e domanda risarcitoria ex art. 34, comma 3, c.p.a. (TAR Sardegna n. 948 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di delimitazione dei beni demaniali, di cui all’art. 32 cod. nav., può essere legittimamente archiviato dall’Amministrazione, qualora, all’esito degli accertamenti preliminari e prima dell’effettivo avvio dei lavori della Commissione delimitatrice, questa ritenga insussistenti i presupposti per modificarne le precedenti risultanze. Dal mero avvio del procedimento non deriva alcuna posizione giuridica differenziata in capo ai proprietari frontisti, né alcun obbligo di concluderlo con un provvedimento innovativo. La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, proposta ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. a fini risarcitori, è infondata quando la condotta amministrativa non abbia prodotto una specifica lesione, ben potendo le rivendicazioni sui confini essere fatte valere dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno confinante con il demanio marittimo sul quale insiste un campeggio, hanno impugnato il provvedimento con cui la Capitaneria di Porto ha archiviato il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav., avviato su impulso del Comune e successivamente sospeso. L’archiviazione è stata adottata all’esito di un tavolo tecnico, sul presupposto dell’insussistenza di ragioni idonee a mutare le posizioni assunte dagli enti costituenti la Commissione delimitatrice.
I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, l’errata applicazione degli artt. 32 cod. nav. e 58 del relativo Regolamento, per le irregolarità procedurali e la violazione del contraddittorio; in secondo luogo, l’insufficienza motivazionale e l’eccesso di potere. Nel corso del giudizio, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento, avendo radicato dinanzi al Tribunale ordinario un giudizio di accertamento dei confini, ed hanno insistito per la declaratoria di illegittimità dell’atto a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, affermando che il riparto va operato sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi. Poiché l’oggetto della controversia non concerne l’accertamento della linea dividente, ma le modalità di avvio e di archiviazione di un procedimento amministrativo d’ufficio, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. L’Amministrazione, infatti, non ha l’obbligo di concludere il procedimento di delimitazione con un provvedimento di contenuto innovativo rispetto alle risultanze demaniali. Può legittimamente determinarsi ad avviare il procedimento e, al contempo, decidere di non procedere oltre, prima che la Commissione delimitatrice abbia realmente cominciato i propri lavori.
Nel caso di specie, la Capitaneria, in fase di accertamenti preliminari svolti al di fuori dello schema dell’art. 32 cod. nav., ha ritenuto non necessario lo svolgimento del procedimento. Tale condotta non ha leso la sfera giuridica dei ricorrenti: dal mero avvio del procedimento non deriva alcuna posizione differenziata, né un obbligo di conclusione, tantomeno quando l’Amministrazione rilevi l’insussistenza dei presupposti e decida di tornare sulle proprie determinazioni.
Il Collegio ha infine osservato che non è derivato alcun effetto pregiudizievole, atteso che i ricorrenti hanno potuto far valere le proprie rivendicazioni sull’effettivo confine dinanzi al giudice ordinario. Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto ritenuto legittimamente adottato, con rigetto della domanda risarcitoria e dichiarazione di improcedibilità della domanda caducatoria.
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Nota della Redazione
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