Acquisizione sanante e diniego fondato su dicatio ad patriam e usucapione (TAR Lombardia n. 1179 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 fondato sulla dicatio ad patriam quando manchi la prova della volontà del proprietario di destinare il bene all’uso della collettività. La destinazione ad uso pubblico e la realizzazione di opere di urbanizzazione non suppliscono a tale prova, tanto più quando l’area sia stata oggetto di occupazione coattiva. Parimenti illegittimo è il diniego che affermi l’intervenuto consolidarsi, per usucapione, di una servitù di uso pubblico sull’area occupata in esito a procedimento espropriativo patologico: il termine utile decorre dall’entrata in vigore del T.U. Espropri, che ha reso oggettivamente possibile la tutela restitutoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area censita al foglio 27, mappale 1717, hanno chiesto al Comune l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, assumendo che il terreno era stato occupato d’urgenza con deliberazione della Giunta comunale n. 129/1978 e trasformato in strada pubblica. Hanno contestualmente domandato l’accertamento del silenzio sull’istanza di accesso e su quella di acquisizione.

Il Comune ha rigettato l’istanza con provvedimento del 4.10.2023, ritenendo sussistenti i presupposti della dicatio ad patriam per la destinazione ad uso pubblico ultraquarantennale e, in via subordinata, l’avvenuto consolidarsi per usucapione di una servitù di uso pubblico. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, il preavviso e la delibera del 1978 con motivi aggiunti. Con sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande da silenzio e ha disposto la conversione del rito sulla domanda di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. L’azione non mira a rivendicare la proprietà dell’area, ma all’accertamento dei presupposti per l’esercizio del potere pubblicistico di acquisizione. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che devolve a tale giurisdizione gli atti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8568 del 2021. Il giudice amministrativo può inoltre conoscere in via incidentale le questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art. 8 c.p.a..

Nel merito il ricorso è fondato. Quanto alla dicatio ad patriam, la giurisprudenza richiede un comportamento del proprietario che, in modo univoco e con carattere di continuità, ponga il bene a disposizione della collettività per soddisfare un’esigenza comune ai consociati. Nel caso di specie manca del tutto la prova di tale volontà, anzi esclusa dalla circostanza che l’area è stata oggetto di occupazione coattiva disposta con delibera della Giunta comunale n. 129/1978. La destinazione ad uso pubblico e le opere di urbanizzazione non possono, da sole, costituire una servitù pubblica.

È fondata anche la censura relativa all’usucapione. Quando l’istituto si innesta a valle di un procedimento espropriativo con esito patologico, la sua operatività è ammessa solo entro ristretti limiti, per evitare forme surrettizie di espropriazione indiretta, contrarie all’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU. Il dies a quo del termine, per effetto degli artt. 2935 e 1165 c.c., coincide con l’entrata in vigore del T.U. Espropri, che ha introdotto l’acquisizione sanante e reso possibile la tutela restitutoria.

Nel caso concreto i ricorrenti hanno interrotto il termine con la notifica del ricorso introduttivo in data 26 giugno 2023, ai sensi degli artt. 1165 e 2943, comma 1, c.c.. Non può pertanto ritenersi maturato il tempo necessario ad usucapire. Il Collegio accoglie i motivi aggiunti e annulla il provvedimento impugnato, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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