Cessazione della materia del contendere per accesso satisfattivo agli atti di gara (TAR Lombardia n. 2297 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di accesso agli atti di gara si determina quando la stazione appaltante, dopo la proposizione del ricorso, renda integralmente disponibile la documentazione richiesta, così soddisfacendo l’interesse sostanziale del ricorrente. In tal caso il giudizio non si conclude con l’accoglimento o il rigetto nel merito, ma con la cessazione della materia del contendere. Il comportamento satisfattivo tenuto dall’amministrazione resistente dopo la notifica del ricorso giustifica la condanna della stessa al rimborso delle spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la fornitura di un sistema per la logistica integrata dei farmaci e dei presidi, inclusa la manutenzione full risk. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese.

Con istanza del 2-3 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto alla Fondazione l’accesso ai verbali di gara e alla documentazione tecnica ed economica dell’aggiudicatario. Con atto del 14 aprile 2025 l’amministrazione ha accolto l’istanza solo parzialmente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del diniego parziale e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso. Si sono costituite la Fondazione e la mandataria del raggruppamento aggiudicatario.

La Motivazione della Corte

Con memoria depositata in data 16 maggio 2025, la ricorrente ha comunicato che, successivamente alla notifica del ricorso, la stazione appaltante aveva reso disponibile sulla piattaforma Sintel tutta la documentazione di gara oggetto del contenzioso. La stessa ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Il Collegio ha preso atto di tale sopravvenienza. Poiché l’interesse fatto valere in giudizio è stato pienamente soddisfatto dal comportamento tenuto dall’amministrazione resistente dopo la proposizione del ricorso, non residua alcuna utilità nella decisione nel merito. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La definizione del giudizio in questi termini non esime dal regolare il carico delle spese. Il tardivo rilascio della documentazione configura una soccombenza sostanziale dell’amministrazione, la cui condotta ha reso necessario l’intervento giurisdizionale. Le spese di lite sono pertanto poste a carico della Fondazione resistente.

Il Collegio ha liquidato le spese in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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