Autotutela sul permesso in sanatoria e interesse pubblico in re ipsa (TAR Puglia n. 1179 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, prima di rilasciare un titolo edilizio in sanatoria, deve verificare la legittimazione del richiedente accertando che questi sia proprietario dell’immobile e della relativa area di sedime, ovvero titolare di un diritto di disponibilità sufficiente. L’esercizio dell’autotutela è ammissibile quando il privato abbia rappresentato uno stato di fatto diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti. In tale ipotesi l’interesse pubblico all’annullamento sussiste in re ipsa, senza necessità di analitico bilanciamento con l’interesse del destinatario, non essendo configurabile un affidamento legittimo meritevole di tutela. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando, sul piano sostanziale, non sia ravvisabile una possibile utilità della partecipazione e il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, divenuto comproprietario per successione di un’unità immobiliare al terzo piano di un fabbricato, aveva chiesto e ottenuto nel giugno 2021 la definizione di una pratica di condono edilizio risalente al 1986, con rilascio di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune ha annullato in autotutela quel titolo, ritenendo che fosse stato rilasciato sull’errata convinzione che l’intera area di sedime fosse di proprietà del richiedente e rilevando carenze documentali sulla proprietà e sulla consistenza della superficie occupata.

Il privato ha impugnato l’annullamento e i due successivi provvedimenti di conferma, deducendo l’insussistenza dell’originaria illegittimità, la mancanza di un interesse pubblico concreto e la violazione del diritto di partecipazione procedimentale ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso sul presupposto che l’esercizio dell’autotutela sia pienamente legittimo. La tesi del ricorrente secondo cui la proprietà dell’intera area di sedime sarebbe irrilevante, perché il condono riguarderebbe solo un’unità autonoma, non è condivisibile: la giurisprudenza amministrativa richiede la verifica della legittimazione del richiedente e della titolarità dell’area su cui insiste l’intervento.

La documentazione dell’ufficio tecnico comunale ha evidenziato che una parte dell’area non era di proprietà del ricorrente, circostanza confermata dallo stesso tecnico di parte. La relazione tecnica prodotta dal privato non dimostra la piena proprietà e, anzi, è stata utilizzata dall’Amministrazione per desumere l’errata rappresentazione dei fatti. Ne deriva che l’annullamento è ammissibile anche quando il privato abbia taciuto circostanze rilevanti.

Quanto all’interesse pubblico, il Collegio ritiene infondata la censura di difetto di motivazione. In presenza di una non veritiera prospettazione, l’interesse all’annullamento sussiste in re ipsa: il ripristino della legalità violata è di per sé meritevole di tutela, soprattutto quando l’Amministrazione non è stata posta in condizione di valutare con piena cognizione i presupposti di fatto del titolo originario. Non occorre quindi un bilanciamento analitico con gli interessi privati.

Anche il profilo partecipativo è respinto. Il ricorrente ha potuto integrare la documentazione dopo l’annullamento, presentando istanze di riesame e ulteriori atti, tutti valutati e respinti con provvedimenti motivati. È ius receptum che l’omessa comunicazione di avvio non inficia l’atto quando non sia ravvisabile una possibile utilità della partecipazione e il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorrente non ha dimostrato come la comunicazione avrebbe potuto mutare l’esito, stante la carenza dei presupposti di legittimazione.

Il ricorso è quindi respinto nel merito. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità del caso e della limitata attività processuale svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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