Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per intervenuta indizione della gara (TAR Lombardia n. 2894 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito la sentenza di annullamento, provvedendo all’adozione degli atti conseguenti e, in particolare, all’indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica conforme ai vincoli derivanti dal giudicato. L’ottemperanza intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente, che resta conseguentemente onerata delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica aveva ottenuto l’annullamento, con la sentenza n. 3519 del 2024, della deliberazione con cui il Comune aveva disposto l’affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo comunale, in violazione delle regole sulle procedure a evidenza pubblica di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023 e dell’obbligo di gara imposto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 38 del 2021. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la società aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il Comune, nelle more del giudizio, aveva adottato la determinazione a contrarre e aveva indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo a un’associazione o società sportiva senza fini di lucro per un periodo di sei anni, pubblicando il relativo bando. Il difensore della ricorrente aveva espressamente riconosciuto, in udienza, che la sentenza era stata pienamente ottemperata.
In tale contesto, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di evenienza processuale che ricorre allorché il provvedimento favorevole sopravvenuto elimini ogni residua utilità della decisione, rendendo superfluo l’accertamento giurisdizionale sull’obbligo di conformarsi al giudicato.
Quanto alle spese, il Tribunale ha osservato che l’ottemperanza era intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso: ne deriva che l’amministrazione resistente, pur avendo infine dato esecuzione alla sentenza, ha dato causa al giudizio, sicché le spese di lite vanno poste a suo carico e liquidate in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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