Daspo per l’accensione di fumogeni che ostacola l’identificazione degli autori del lancio di razzi (TAR Calabria n. 1462 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione che non richiede la prova della lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta. La motivazione del provvedimento si fonda sulla logica del “più probabile che non”, non essendo richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. L’accensione di un fumogeno, successiva al lancio di razzi, che genera una coltre di fumo idonea a impedire l’identificazione degli autori, integra un contributo eziologico di copertura ex post e legittima l’adozione della misura.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di cinque anni, a seguito dei fatti verificatisi durante una partita di calcio. Dalle risultanze emergeva che, nel corso dell’incontro, i tifosi della curva sud avevano acceso fumogeni e lanciato tre razzi all’interno del terreno di gioco, causando la sospensione della partita per circa cinque minuti. Le immagini di videosorveglianza avevano accertato che il ricorrente, identificato dalla polizia sul luogo dei fatti, aveva acceso un fumogeno creando una coltre di fumo che impediva di individuare gli autori del lancio dei razzi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, conformemente ai precedenti relativi alla medesima vicenda. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il daspo può essere disposto nei confronti di chi risulti avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, precisando che la misura si atteggia a strumento di prevenzione applicabile anche in assenza di una denuncia penale.
La Corte ha evidenziato che il potere questorile si connota di elevata discrezionalità, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta valutata secondo canoni di ragionevolezza. La motivazione del provvedimento non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico ad elevata attendibilità.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio ha ritenuto comprovata l’identificazione del ricorrente, avvenuta sia personalmente ad opera del personale della Questura sia tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dalla documentazione emergeva che il ricorrente aveva acceso un fumogeno e lo aveva lasciato cadere a terra, creando una coltre di fumo denso che aveva impedito di individuare gli autori dell’accensione delle frecce pirotecniche.
Il TAR ha quindi ritenuto che l’accensione del fumogeno, seppure successiva al lancio dei razzi, fosse idonea a fornire un contributo eziologico di copertura ex post degli autori, suffragando la ragionevolezza e la congruità della motivazione del provvedimento sulla prognosi di pericolosità. La condotta integrava pertanto un contegno causalmente idoneo a consentire l’emanazione della misura inibitoria, poiché il ricorrente aveva concretamente concorso a generare una situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rimanendo sul luogo per oltre dieci minuti e partecipando ai cori senza manifestare la volontà di allontanarsi.
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Nota della Redazione
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