La legittimazione dei singoli condomini a impugnare l’ordine di rimozione rivolto al condominio (TAR Puglia n. 219 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, i singoli condomini che deducono di essere proprietari di unità immobiliari site in un complesso condominiale sono da ritenersi, prima facie, comproprietari delle relative parti comuni e, pertanto, destinatari sostanziali degli effetti del provvedimento che ordini la rimozione di opere insistente su dette parti. Tale circostanza, ove sorretta da un principio di prova, è idonea a radicare la loro legittimazione ad agire, pur se il provvedimento impugnato indica formalmente come destinatario il solo condominio. La sussistenza della legittimazione attiva resta comunque impregiudicata per la fase di merito, ove potrà essere compiutamente vagliata. La natura del pregiudizio dedotto, unita alla necessità di un approfondimento istruttorio, giustifica l’adozione di una misura cautelare interinale, limitata all’interesse fatto valere dai ricorrenti.

Il Fatto

Alcuni proprietari di unità immobiliari site nel complesso condominiale denominato “Gentile” hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la rimozione, entro novanta giorni, dei cancelli installati lungo le vie di accesso al condominio, nonché gli atti presupposti. I ricorrenti hanno dedotto la propria qualità di proprietari di unità immobiliari e, conseguentemente, di comproprietari delle parti comuni su cui insistono i manufatti oggetto dell’ordine demolitorio, offrendo un parziale principio di prova già nella fase cautelare. Si sono costituiti in giudizio il Comune, che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, e la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha osservato che le eccezioni preliminari di rito sollevate dal Comune e dalla società controinteressata non appaiono, prima facie, meritevoli di accoglimento. La qualità di proprietari di unità immobiliari dedotta dai ricorrenti, sorretta da un parziale principio di prova, rende gli stessi comproprietari delle parti condominiali comuni e, pertanto, destinatari sostanziali degli effetti del provvedimento impugnato. Tale conclusione, pur non dirimendo definitivamente la questione della legittimazione attiva, è sufficiente per ritenere sussistente l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti nella presente fase.

Nel merito, la natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire al Tribunale una decisione re adhuc integra hanno indotto il Collegio a ritenere che le questioni poste con il gravame richiedano un maggiore approfondimento in sede di merito. In considerazione di ciò, gli effetti dell’ordinanza impugnata sono stati interinalmente sospesi nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, senza che ciò comporti una valutazione definitiva nel merito della controversia.

Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha fissato per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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