Rinnovo certificato di competenza e funzioni equivalenti: la valutazione deve essere concreta (TAR Lazio n. 117 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del certificato di competenza di Comandante, il giudizio di equivalenza tra il servizio di navigazione e le altre occupazioni previsto dall’art. 7 del D.M. 1 marzo 2016, n. 51 non può esaurirsi nella verifica astratta della tipologia di attività svolta. La circostanza che l’occupazione non comporti servizio a bordo costituisce presupposto di applicazione del meccanismo di equivalenza e non parametro del giudizio. L’amministrazione è tenuta a valutare in concreto se l’attività, per il suo contenuto, assicuri il mantenimento delle competenze tecniche implicate dal titolo da rinnovare. Assume rilievo, in questa valutazione, l’uso di sistemi di simulazione, espressamente riconosciuti dalla Convenzione STCW, idonei a riprodurre scenari reali e a porre l’istruttore in condizione di ripetere manovre identiche a quelle compiute in navigazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Capitaneria di Porto il rinnovo del certificato di competenza di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT. Non vantava un servizio di navigazione né alcuna delle occupazioni alternative elencate dall’art. 7, comma 1, del D.M. 1 marzo 2016, n. 51, e aveva quindi domandato che fosse riconosciuta come funzione equivalente l’attività di istruttore di sicurezza e navigazione svolta per quaranta mesi presso un centro di formazione accreditato.

L’amministrazione aveva respinto l’istanza sul presupposto che la docenza si svolgesse “presso un’aula didattica a livello teorico e non a bordo di una nave a livello pratico”, richiamando un dispaccio ministeriale. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, in subordine, il decreto ministeriale ove interpretato nel senso di escludere l’attività di istruttore dall’elenco delle occupazioni equivalenti. La tutela cautelare era stata respinta. In corso di causa il ricorrente ha depositato una nota ministeriale del dicembre 2023 che riconosceva la fondatezza di analoghe pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’istanza di ammissione del documento tardivo, riconoscendo la difficoltà della sua acquisizione e quindi la sussistenza dei presupposti dell’art. 54 c.p.a.. La nota proveniva da soggetti estranei al giudizio e recava data recente rispetto ai termini di produzione.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR condivide gli assunti del ricorrente, già accolti da Cons. Stato, sez. V, n. 1304 del 2023, e muove da un argomento testuale: alcune delle occupazioni alternative elencate dall’art. 7 del D.M. n. 51/2016 — ispettori di organismi di classifica, tecnici e ingegneri navali, addetti agli uffici tecnici e di armamento — si svolgono sulla terraferma e non implicano servizio a bordo. L’assunto dell’amministrazione è quindi smentito dalla stessa disposizione.

Ne deriva che l’assenza di servizio a bordo è presupposto del giudizio di equivalenza, non parametro di valutazione. Il Collegio valorizza poi la circostanza che le funzioni equivalenti rilevino ai fini del rinnovo e non del rilascio del certificato: la ratio della norma è tutelare l’ordinaria esigenza del marittimo non più impiegato a bordo di conservare l’abilitazione attraverso attività diverse, in concreto idonee a garantire il mantenimento delle capacità tecniche già acquisite.

L’amministrazione avrebbe dunque dovuto esaminare il contenuto effettivo dell’attività svolta, verificando se essa assicurasse il mantenimento delle competenze implicate dal titolo. In questo quadro rilevano le certificazioni vantate dal ricorrente e, soprattutto, l’uso di sistemi di simulazione, che il precedente del Consiglio di Stato descrive come capaci di riprodurre scenari reali e di porre l’istruttore in condizione di ripetere manovre identiche a quelle compiute in navigazione; il loro impiego trova riconoscimento espresso nella Regola I/12 della Convenzione STCW.

Il diniego è pertanto annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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