Nell’ottemperanza il commissario ad acta può sostituirsi al Comune per la presa in carico delle opere di urbanizzazione (TAR Sardegna n. 1016 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del Comune di presa in carico delle opere di urbanizzazione, derivante dall’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dalla convenzione di lottizzazione, costituisce un obbligo inderogabile la cui conformità va valutata esclusivamente rispetto alle previsioni della lottizzazione stessa, risultando irrilevante lo ius superveniens recante prescrizioni tecniche più stringenti, purché l’opera presenti un livello accettabile di funzionalità e sicurezza. L’eventuale rifiuto del gestore del servizio idrico di gestire l’infrastruttura non esclude l’obbligo di presa in carico, dovendo il Comune individuare comunque una soluzione gestionale alternativa. Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente nell’esercizio di tutti i poteri necessari all’esecuzione del giudicato, inclusi lo stanziamento di risorse economiche e l’adozione degli atti di acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile.
Il Fatto
La società ricorrente e il Fallimento della società controinteressata, già parti del giudizio definito con la sentenza di questo TAR n. 801/2024, hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Comune a prendere in carico le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione, nonché la declaratoria di nullità della delibera consiliare con cui l’Amministrazione aveva subordinato la presa in carico alla realizzazione di interventi di adeguamento e alla prosecuzione della gestione della rete fognaria da parte dei lottizzanti. Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Collegio aveva concesso un ulteriore termine per consentire l’ottemperanza spontanea, ma all’udienza camerale le parti hanno dato atto della perdurante inerzia del Comune, che non si è nemmeno costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato gli obblighi posti a carico del Comune dalla sentenza n. 801/2024, ormai passata in giudicato, ribadendo che la presa in carico delle opere di urbanizzazione costituisce un obbligo inderogabile derivante dall’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dall’art. 8 della convenzione di lottizzazione. Con specifico riferimento alla rete idrico-fognaria, ha ricordato che compete al Comune porre in essere gli interventi di adeguamento e completamento necessari ai fini della presa in carico e dell’affidamento al Gestore Unico.
Il TAR ha richiamato il consolidato indirizzo della Sezione in materia di criteri per l’ottemperanza, evidenziando che la condizione necessaria e sufficiente per la conformità di un’opera è la sua rispondenza alle previsioni di lottizzazione, essendo irrilevanti le prescrizioni tecniche sopravvenute più stringenti. Ha inoltre precisato che l’obbligo di presa in carico non è escluso dall’eventuale rifiuto del gestore del servizio idrico, né da eventuali difformità di carattere edilizio o paesaggistico di modesto rilievo, dovendo il Comune adottare un approccio sostanziale volto a individuare soluzioni praticabili senza imporre ai privati modifiche non dovute.
Il Collegio ha ritenuto che gli obblighi di cui alla sentenza n. 1104/2025 impongano al Comune di non gravare in prima battuta sui proprietari, ferma restando la possibilità di soluzioni convenzionali differenti. Nel caso di specie, considerato il notevole lasso di tempo infruttuosamente trascorso, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore del Servizio del Genio civile di Sassari, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine di giorni centottanta, sostituendosi agli organi comunali e adottando ogni adempimento utile, ivi inclusi lo stanziamento delle risorse economiche, l’affidamento degli incarichi e l’adozione delle determinazioni di acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile.
Il compenso del commissario è stato fissato in euro 5.000,00 a carico del Comune, con possibilità di integrazione al termine del mandato, e l’udienza di verifica degli adempimenti è stata fissata al 22 aprile 2027.
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Nota della Redazione
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