Rinuncia al ricorso estingue il processo e giustifica compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 117 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti costituite, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia sul merito. La dichiarazione di estinzione per rinuncia è consequenziale alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente. Quanto alla regolazione delle spese, le peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio possono giustificare la compensazione integrale tra tutte le parti, anche in presenza di rinuncia unilaterale.
Il Fatto
Il Comune di Valmadrera ha indetto, con avviso esplorativo del 6 dicembre 2022, una procedura di tipo non competitivo per l’individuazione di enti del terzo settore interessati a co-progettare e gestire in partnership la R.S.A. “Opera Pia Magistris” e altri servizi per la popolazione anziana, mediante accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017. Alla selezione hanno partecipato otto operatori. Con determinazione n. 304 del 31 maggio 2023 il R.T.I. capeggiato da una cooperativa sociale è stato individuato quale partner per la stipula della convenzione.
La società ricorrente ha impugnato l’esito della procedura, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, e ha formulato istanza di accesso integrale alla documentazione di gara non ostesa. L’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è stata dichiarata irricevibile per tardività con ordinanza n. 2330/2023. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del deposito, in data 31 ottobre 2023, dell’atto di rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, ritualmente notificato al Comune di Valmadrera e alla controinteressata. Su tale presupposto il processo deve ritenersi estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm..
Il percorso argomentativo è lineare: la rinuncia, validamente intervenuta e regolarmente comunicata alle controparti costituite, preclude ogni scrutinio nel merito dei motivi di impugnazione e delle connesse domande. La decisione non affronta quindi le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte, né la questione dell’accesso difensivo, già definita in via cautelare con l’ordinanza di irricevibilità.
Sul versante delle spese, il Tribunale rileva le peculiarità della controversia e il suo complessivo andamento. Su questa base ritiene di poter disporre la compensazione integrale tra tutte le parti, nonostante la rinuncia provenga da una sola di esse.
La sentenza dichiara dunque estinta la causa per rinuncia e compensa le spese, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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