Prescrizione dell’azione risarcitoria dopo declinatoria di giurisdizione e riassunzione perenta (TAR Calabria n. 1062 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata tempestiva riassunzione del processo innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., impedisce la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. L’estinzione del giudizio per perenzione neutralizza l’effetto interruttivo permanente correlato alla pendenza del processo e lascia operare il solo effetto interruttivo istantaneo della notifica dell’atto introduttivo. Ne consegue che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di quella notifica e che gli atti interruttivi successivi, intervenuti a prescrizione già maturata, non sono idonei a far rivivere il diritto. Sull’azione risarcitoria per illegittimo esercizio della funzione amministrativa l’onere probatorio del danno patrimonialmente riferibile al danneggiato grava su questi, senza il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una rivendita di giornali e periodici, aveva convenuto dinanzi al giudice ordinario il Comune per il risarcimento del danno da sviamento di clientela conseguente a un’autorizzazione all’esercizio di attività concorrente, rilasciata nel 1989 e annullata in sede giurisdizionale amministrativa, con decisione di primo grado confermata in appello. Il Tribunale ordinario aveva accolto la domanda, liquidando il danno in misura superiore a euro 90.000; la Corte d’Appello, in riforma parziale, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

La ricorrente ha quindi riproposto la domanda dinanzi al TAR, richiamando la consulenza tecnica espletata nel giudizio civile ovvero chiedendo la rinnovazione. Il Comune si è costituito eccependo la prescrizione dell’azione, l’assenza di colpa, la mancanza del nesso causale e l’insussistenza e non prova del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, muovendo dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., che subordina la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda alla riproposizione innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, in difetto di indicazione di un termine diverso, vale la regola generale dei tre mesi, e secondo cui la tardiva riassunzione non è idonea a far salvi quegli effetti.

Sul piano sostanziale la decisione si fonda sull’art. 2945, terzo comma, cod. civ.: con l’estinzione del processo l’efficacia interruttiva resta circoscritta al compimento dell’atto introduttivo e assume carattere istantaneo, con la conseguenza che il nuovo periodo prescrizionale decorre dalla notifica di quell’atto. Il Collegio applica il principio all’estinzione per perenzione, che neutralizza l’effetto interruttivo permanente legato alla pendenza del processo.

Ricostruita la scansione temporale — annullamento definitivo nel 2000, citazione notificata nel marzo 2004, sentenza declinatoria pubblicata nel settembre 2017, ricorso in riassunzione notificato nel gennaio 2018 e dichiarato perento nell’aprile 2019, ricorso introduttivo del presente giudizio notificato nel giugno 2019 — il Tribunale rileva che, intervenuta l’estinzione anticipata del giudizio riassunto, opera il solo effetto interruttivo istantaneo dalla notifica della citazione del 2004. Le notifiche successive risultano inutili, perché intervenute a prescrizione già maturata.

Il Collegio respinge la difesa della ricorrente, che invocava l’effetto interruttivo del ricorso in riassunzione: per accoglierla occorrerebbe presupporre la non maturazione della prescrizione a quella data, il che richiederebbe l’effetto sospensivo neutralizzato dall’estinzione. Il diritto è dunque dichiarato prescritto.

Solo per completezza, il ricorso è giudicato infondato anche quanto alla prova del danno. Il Tribunale richiama il principio secondo cui il risarcimento presuppone la lesione di un bene della vita e la dimostrazione della colpa dell’amministrazione, nonché quello secondo cui l’onere della prova degli elementi costitutivi grava sul danneggiato, senza mitigazioni. La consulenza resa nel giudizio civile è dichiarata inutilizzabile e, in ogni caso, inidonea: deduce il danno dagli introiti del concorrente, senza provare la diminuzione patrimoniale della ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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