Riconoscimento titolo abilitante conseguito all’estero: obbligo di provvedere dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 10594 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sorge per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che sia richiesto alcun ulteriore presupposto. Il termine complessivo del procedimento è pari a quattro mesi, risultante dal combinato disposto degli artt. 2, l. n. 241/1990 e art. 16, co. 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. La sua scadenza senza l’adozione di un provvedimento espresso integra la fattispecie del silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e legittima l’ordine all’Amministrazione di provvedere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, in data 14 novembre 2025. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la stessa aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’ordine di provvedere sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è disciplinato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6, d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022. Il Collegio osserva che la sussistenza dell’obbligo di provvedere non richiede altro che l’avvenuta presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, indipendentemente da qualsiasi pronuncia dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultano integrati: la domanda risale al 14 novembre 2025 e l’Amministrazione non si è pronunciata. Il termine complessivo per provvedere, desumibile dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e dall’art. 16, co. 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, è pari a quattro mesi dalla presentazione dell’istanza, considerando anche il termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni. Tale termine risulta spirato alla data di proposizione del ricorso, senza che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all’estero. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvederà con facoltà di delega nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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