Trasferimento di autorità per incompatibilità ambientale regionale e divieto di connotazione sanzionatoria (C.G.A.R.S. n. 117 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità di un militare per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria e rientra nel genus dei trasferimenti per esigenze di servizio, essendo preordinato al regolare andamento e al prestigio dell’ufficio. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità e non deve esplicitare i criteri di determinazione dei limiti geografici dell’incompatibilità né della nuova dislocazione. La sede ad quem incontra tuttavia un limite concettuale interno nella funzione dell’istituto: non può assumere connotazione sanzionatoria. Le ragioni personali e familiari del militare assumono rilievo indiretto quando la sede di destinazione è così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’incompatibilità accertata, sì da qualificare il trasferimento come vessatorio e sproporzionato.
Il Fatto
Un appuntato scelto della Polizia di Stato impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui l’Amministrazione lo aveva trasferito d’autorità dalla sede di appartenenza, qualificandolo addetto senza alloggio di servizio e con movimento di immediata esecuzione. Con motivi aggiunti censurava la scheda valutativa e la reiezione dell’istanza di trasferimento verso altre compagnie.
Il TAR, con sentenza della Sezione prima n. 1483/2022, respingeva il ricorso e i primi motivi aggiunti, condannando il ricorrente alle spese. Il militare proponeva appello, dolendosi della ritenuta incompatibilità ambientale estesa all’intera Regione Siciliana, della violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità, anche in relazione alla inattualità della fattispecie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di rito dell’Amministrazione. L’eccezione di sforamento dei limiti dimensionali è generica, fondando sul mero numero di pagine, mentre le norme richiamate impongono di computare i caratteri. Quanto alla specificità dei motivi, l’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. esige una parte critica della sentenza impugnata, senza formule sacramentali, onere che nel caso risulta adempiuto.
Nel delineare il perimetro del giudizio, il C.G.A.R.S. applica il principio dell’effetto devolutivo richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2018: l’appello è revisio prioris instantiae e la sentenza sostituisce quella di primo grado nei limiti delle censure. Poiché i motivi si dirigono contro la sola ritenuta legittimità del livello regionale dell’incompatibilità, la cognizione resta limitata a tale questione.
Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 8050 del 2021 e altri) secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale non è sanzionatorio, prescinde dalla rimproverabilità della condotta e non necessita di particolare motivazione. Il sindacato giurisdizionale si limita al riscontro dell’effettiva sussistenza dell’incompatibilità e della proporzionalità del rimedio.
La Corte riconosce che l’Amministrazione non deve esplicitare i criteri geografici e che le esigenze personali recedono di fronte all’interesse pubblico. Tuttavia la sede ad quem non può assumere connotazione sanzionatoria: se è così lontana da non trovare collegamento con l’incompatibilità, il trasferimento diventa vessatorio (Cons. Stato n. 118 del 2020).
Nel caso concreto, il “metodo mafioso” attiene alla gestione dei servizi di sicurezza di locali palermitani, in un contesto territoriale definito e in un settore specifico, con fatti risalenti a tre anni. La destinazione fuori dalla Sicilia, se può dirsi lontana ai fini delle esigenze di vita, non lo è rispetto all’idoneità a sottrarre il militare dall’influenza del pericolo: sotto tale profilo essa è “prossima” come qualsiasi altra provincia siciliana. L’appello è quindi accolto in parte, con riforma della sentenza e annullamento del provvedimento nei limiti della sede ad quem.
Nota della Redazione
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