Discrezionalità tecnica della commissione e soglia di sbarramento nella finanza di progetto (TAR Puglia n. 1181 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Le censure che investono il merito di tali valutazioni, per loro natura opinabili, sono inammissibili ove non dimostrino la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico, non essendo sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità. La commissione può rivedere le proprie valutazioni sull’offerta tecnica fino all’apertura dell’offerta economica, purché la revisione avvenga in continuità e con puntuale verbalizzazione. La reiezione del ricorso avverso l’aggiudicazione determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti che impugnino gli atti successivi, divenuti inidonei a conferire il bene della vita.
Il Fatto
Il Comune di Monopoli ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere di ampliamento del cimitero comunale, da realizzarsi mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e una soglia minima di sbarramento di 55 punti per l’offerta tecnica.
All’esito delle operazioni, si è classificato primo il raggruppamento controinteressato con 85,54 punti, di cui 56,54 per l’offerta tecnica; seconda la ricorrente con 79,61 punti, di cui 62,14 per l’offerta tecnica. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo carenze del progetto definitivo e l’illegittimo superamento della soglia di sbarramento a seguito di revisione dei punteggi. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso la determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso introduttivo e dichiara improcedibili i motivi aggiunti. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del sindacato sulle valutazioni tecniche. Richiamando T.A.R. Campania, Napoli, n. 4909 del 2020, Cons. Stato n. 2524 del 2021 e Cons. Stato n. 8369 del 2020, il Collegio ribadisce che la valutazione di idoneità delle offerte e l’attribuzione dei punteggi spettano all’organo tecnico e sono sindacabili solo entro il limite dell’abnormità.
Su tale premessa, le censure sulla pretesa incompletezza degli elaborati progettuali e del computo metrico vengono dichiarate inammissibili, perché sovrappongono il giudizio del ricorrente a quello discrezionale della commissione, senza dimostrarne la palese inattendibilità. Il Tribunale valorizza i rilievi dell’aggiudicataria, rimasti non adeguatamente contestati, secondo cui gli elementi asseritamente mancanti risultano dagli elaborati o sono propri della successiva fase esecutiva.
Quanto alla revisione dei punteggi tra i verbali n. 5 e n. 6, che ha consentito al raggruppamento di superare la soglia di sbarramento, il Collegio esclude ogni illegittimità. La prima seduta ha carattere preliminare, con esplicitazione dei coefficienti individuali a fini di trasparenza; la seconda ha natura definitiva, con confronto collegiale e calcolo delle medie. La commissione ha quindi agito entro i propri poteri, potendo rivedere le valutazioni fino all’apertura dell’offerta economica, avvenuta successivamente. Ne deriva il rispetto del principio di segretezza.
L’infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più conseguibile l’aggiudicazione. In via di completezza, il Tribunale li ritiene anche in parte tardivi, perché introducono motivi nuovi rispetto al thema decidendum, e comunque infondati: il parere dei Vigili del Fuoco è stato acquisito, l’autorizzazione unica ambientale compete al concedente dopo la stipula, la relazione sul radon è integrabile in sede esecutiva.
Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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