Revoca del nulla osta al lavoro e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3248 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente al raggiungimento del risultato sostanziale perseguito con il ricorso, determina l’improcedibilità della domanda, restando precluso l’esame nel merito. Quando l’interesse è venuto meno per effetto dell’accoglimento della domanda cautelare e della conseguente definizione favorevole del procedimento, le spese di giudizio sono di regola compensate tra le parti in ragione del complessivo andamento della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la competente Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in suo favore nell’ambito del decreto Flussi 2023/2025 su istanza della ditta datrice di lavoro. Il nulla osta era stato revocato sul presupposto che, a seguito di verifiche documentali, non risultava la presenza di un’unità locale operativa del datore di lavoro e che l’attività dichiarata al S.U.A.P. non corrispondeva alla proposta contrattuale indicata in domanda né rientrava tra quelle previste dal citato decreto.
Instaurato il giudizio, con l’ordinanza n. 153/2025 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ed è stata fissata l’udienza pubblica per il merito. In prossimità dell’udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato l’intervenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando che, a seguito della ordinanza cautelare, la pratica di assunzione è stata conclusa positivamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla difesa della parte ricorrente con la nota del 3 ottobre 2025, con la quale è stata prospettata l’assenza di ogni ulteriore ragione per una decisione nel merito del giudizio. La circostanza addotta a fondamento di tale dichiarazione è la definizione positiva della pratica di assunzione dello straniero, intervenuta proprio in forza dell’ordinanza cautelare di riesame n. 153/2025, come confermato dalla nota prefettizia del 30 aprile 2025 depositata in atti.
Il Tribunale qualifica la situazione processuale in termini di sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse non attiene al merito della pretesa, ma alla stessa utilità della pronuncia richiesta: una volta conseguìto, per effetto della misura cautelare, l’esito sostanziale che il ricorso mirava ad assicurare, resta esclusa la possibilità di una decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La pronuncia non implica alcun accertamento sull’illegittimità della revoca né definisce la questione nel merito, limitandosi a prendere atto dell’assenza attuale dell’interesse a una decisione.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che le stesse possono essere compensate tra le parti avuto riguardo al complessivo andamento della controversia. La decisione tiene conto del fatto che il risultato utile è stato conseguito grazie all’accoglimento della domanda cautelare, prima che si pervenisse alla definizione del merito.
Il Tribunale dispone infine, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
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Nota della Redazione
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