Obbligo vaccinale militare e sospensione non sanzionatoria del servizio (TAR Toscana n. 1374 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa del militare inadempiente all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4-ter, comma 3, del decreto legge n. 44/2021, costituisce un effetto ex lege dell’accertamento dell’inadempimento, privo di margini di discrezionalità amministrativa e di carattere sanzionatorio. Essa non integra una sanzione di stato e non lede l’art. 36 Cost., poiché la privazione della retribuzione è conseguenza della natura sinallagmatica del rapporto e della temporanea incapacità del dipendente non vaccinato di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza, con conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari. L’atto del responsabile della struttura che accerta l’omessa vaccinazione e dispone la sospensione non è affetto da incompetenza, rientrando il potere nella previsione normativa speciale.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito italiano riceveva dal proprio Comando l’invito a produrre, entro cinque giorni, la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni. L’interessato riferiva di avere presentato la richiesta di somministrazione. Con successiva nota il Comando disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa a decorrere dal 1.01.2022, per inosservanza dell’obbligo.

Il militare deduceva di non avere mai ricevuto la lettera con cui gli si assegnava il termine di tre giorni dalla somministrazione per trasmettere la certificazione, conoscendola solo in sede di accesso agli atti. Dopo l’istanza di annullamento in autotutela, rigettata, e la comunicazione della positività al Covid e della guarigione, veniva riammesso in servizio dal 16.02.2022. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento degli atti e per il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione perduta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rimessione in termini dell’Amministrazione per il deposito documentale. Il deposito era stato respinto dal sistema informativo per l’inesistenza di un ricorso recante il numero di registro indicato, errore di cui la difesa erariale non si era avveduta per anni, non avendo mai accesso al fascicolo telematico: manca il presupposto della scusabilità dell’errore richiesto dall’art. 37 cod. proc. amm.

Nel merito, il primo motivo non è accolto. Il ricorrente non documenta di essersi mai sottoposto alla vaccinazione, pur avendone fatto richiesta. La mancata trasmissione della lettera con il termine di tre giorni risulta quindi una carenza meramente formale, poiché egli non si trovava nelle condizioni di documentare l’avvenuto adempimento. Nessuna doglianza è stata poi formulata sul dies a quo della sospensione.

Il secondo motivo è infondato. La sospensione di cui all’art. 4-ter, comma 3, del decreto legge n. 44/2021 non ha conseguenze disciplinari e fa salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti, quale effetto della natura sinallagmatica del rapporto. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittima la privazione integrale dello stipendio, proporzionata alla gravità dell’emergenza e di durata circoscritta al periodo di inosservanza. Quanto alla competenza, la sospensione costituisce effetto ex lege dell’accertamento, senza discrezionalità, e l’atto del responsabile della struttura non è affetto da incompetenza.

Il terzo motivo è parimenti infondato. Le questioni di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale e delle conseguenze del relativo inadempimento sono state affrontate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, che affermano principi estensibili alla fattispecie. L’imposizione dell’obbligo attiene al principio di solidarietà; il rischio di eventi avversi non ne implica l’illegittimità; il sindacato di ragionevolezza va condotto alla luce della concreta situazione epidemiologica. La misura è proporzionata in durata e intensità, trattandosi di sospensione del rapporto e non di risoluzione. Non sussistono ulteriori dubbi di costituzionalità. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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