Improcedibilità dell’appello per sopravvenuto annullamento del permesso di costruire (Cons. Stato n. 1181 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento integrale del permesso di costruire sul quale si fonda l’ordine di demolizione di opere asseritamente abusive, disposto con distinta pronuncia, fa venir meno l’oggetto stesso del giudizio e con esso l’interesse alla decisione sul ricorso avverso l’ingiunzione. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi ravvisare una permanenza di un interesse meramente eventuale alla statuizione. Il sopravvenuto annullamento del titolo edilizio presupposto impone, altresì, agli uffici comunali una rivalutazione della propria posizione, incompatibile con l’ipotetica conservazione di un interesse a coltivare il contenzioso. La declaratoria di improcedibilità può essere sorretta dal rinvio alla motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione di alcune opere edilizie ritenute realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 1/2018, con successiva nota di sospensione immediata di ogni lavorazione sul medesimo immobile. Il destinatario ha impugnato tali atti davanti al TAR Puglia, deducendo errori istruttori, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 31, 34 e 34-bis d.P.R. 380/2001, oltre alla riconducibilità delle opere alle tolleranze costruttive o a interventi di efficientamento energetico.
Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché con distinta sentenza resa pochi giorni prima era stato annullato il permesso di costruire n. 1/2018, presupposto degli atti repressivi. Il ricorrente ha proposto appello, articolando due motivi di censura avverso la statuizione di improcedibilità e nel merito. Il Comune e il controinteressato hanno chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato, condividendo integralmente la statuizione di improcedibilità contenuta nella pronuncia impugnata, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm. Il percorso argomentativo muove dalla considerazione che l’ordinanza di demolizione impugnata riguardava opere ritenute realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 1/2018.
L’annullamento integrale di tale titolo edilizio ha reso del tutto priva di interesse la statuizione in ordine ad opere in presunta difformità di un titolo non più esistente. Ne deriva che lo stesso oggetto del giudizio è venuto meno e con esso l’interesse alla relativa statuizione. Il venir meno del titolo presupposto opera, dunque, sul piano dell’interesse a ricorrere, travolgendo la possibilità stessa di una pronuncia utile sul provvedimento repressivo.
Il Collegio aggiunge che il pregresso esito e il susseguirsi di contenziosi e decisioni impongono comunque una rivalutazione anche agli uffici comunali, in termini incompatibili con la presunta ipotetica permanenza di un interesse eventuale alla decisione. La formula adottata esclude, quindi, che possa configurarsi un interesse meramente eventuale idoneo a sostenere la coltivazione del giudizio.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore censura articolata nei due motivi di appello, che non vengono esaminati nel merito. Il Consiglio di Stato respinge pertanto l’appello e, in ragione della peculiarità della vicenda e del suo articolarsi, dispone la compensazione delle spese del grado di giudizio.
Nota della Redazione
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