Case mobili ad uso abitativo stabile: l’ordine di demolizione non richiede la verifica della responsabilità dell’abuso (TAR Veneto n. 1663 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ha natura reale e non personale, sicché grava sul proprietario in virtù del suo rapporto materiale con il bene, indipendentemente dal suo coinvolgimento nella realizzazione dell’abuso; presupposto dell’ordine è la situazione dei luoghi contrastante con i titoli edilizi, non l’accertamento della responsabilità dell’illecito. L’effetto acquisitivo dell’area al patrimonio comunale, che l’atto deve riportare, sanziona l’inottemperanza all’ordine, non l’esecuzione dell’opera abusiva. Le case mobili utilizzate come abitazione stabile, con allacci strutturati e individualizzati alle reti, costituiscono nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di manufatti non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Il superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi, senza preventiva autorizzazione, non determina l’inammissibilità delle difese ma la sanzione pecuniaria ex art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a..
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno a Bussolengo destinato dal Piano degli Interventi a campo sosta per addetti allo spettacolo viaggiante, avevano ottenuto nel 2018 un permesso di costruire che vietava la costruzione fissa di edifici e le recinzioni interne. A seguito di sopralluogo, il Comune ordinava la rimozione di quindici manufatti ad uso abitativo, giostre e caravan, qualificati come nuove costruzioni abusive per la loro stabilità e l’uso abitativo permanente, nonché la cessazione di tale utilizzo.
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza limitatamente ai punti relativi alla rimozione dei manufatti e alla cessazione dell’uso abitativo, deducendo di essere proprietari incolpevoli, la conformità delle opere alla normativa urbanistica e l’insussistenza della decadenza del titolo. Con motivi aggiunti impugnavano le note con cui il Comune aveva inibito l’esecuzione degli interventi oggetto di SCIA e SCA presentate per ottemperare all’ordine di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, affermando che l’ordine di demolizione ha natura reale: l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 lo ingiunge al proprietario in virtù del rapporto materiale con l’immobile, senza che occorra accertare la sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso. La notifica a un soggetto deceduto determina la mera inefficacia parziale dell’atto e l’annotazione sulla sanatoria costituisce contenuto non dispositivo, privo di lesività.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che la questione controversa non è la presenza delle case mobili, contemplate dal titolo, ma il loro carattere di stabilità. L’art. 50 NTO vieta la costruzione fissa di edifici e l’area è destinata a sosta saltuaria; gli accertamenti hanno invece dimostrato un insediamento stabile, con allacci strutturati e individualizzati alle reti (pozzetti, quadri elettrici, sottocontatori), pertinenze e continuità delle unità nelle medesime posizioni per almeno sei anni. I manufatti sono pertanto qualificati come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. n. 380/2001.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: l’ordine non si fonda sulla decadenza del permesso di costruire, riconoscendo la proroga, ma sulla difformità sostanziale delle opere. Parimenti inammissibile per difetto di lesività è il quarto motivo, relativo all’agibilità, non posto a fondamento del provvedimento. I motivi aggiunti sono stati respinti, poiché le segnalazioni miravano a sanare la totalità delle opere abusive oggetto dell’ordine di ripristino.
Il Tribunale ha infine accertato la violazione dei limiti dimensionali delle memorie del Comune, da considerare unitariamente ex art. 73 c.p.a., applicando la sanzione pecuniaria ex art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., nella misura pari al contributo unificato versato per l’atto introduttivo.
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Nota della Redazione
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