Il termine del procedimento di VIA è perentorio e non tollera inerzia (TAR Puglia n. 1186 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale dettati dall’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 sono perentori e l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato. La mancata espressione dei pareri richiesti, ovvero la loro negatività, non elide l’obbligo del MASE di concludere il procedimento, dovendo l’autorità competente procedere comunque alla valutazione. Né l’elevato numero di pratiche pendenti né l’introduzione di criteri legali di preferenza nell’esame delle istanze determinano il venir meno dei termini procedimentali, pena una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni che li fissano. La mera calendarizzazione dell’attività istruttoria non integra una causa di sopravvenuta improcedibilità del ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto di impianto agrivoltaico di potenza nominale di 23,49 MW, da realizzarsi nel territorio di due comuni della provincia di Brindisi, presentava in data 17.3.2022 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito dell’iter per il Provvedimento Unico Ambientale. Il Ministero, riscontrata la procedibilità dell’istanza, avviava le consultazioni pubbliche in data 20.2.2023, concluse il 21.4.2023. Da quel momento si determinava uno stallo procedimentale.
Dopo due diffide, il Ministero replicava con nota del 19.7.2024, rilevando che, in ragione di difficoltà organizzative legate all’elevato numero di pratiche, dell’assenza di criteri di preferenza e del difetto dei pareri della Commissione Tecnica e del Ministero della Cultura, non risultava possibile procedere all’emissione del decreto di VIA. La società ricorreva allora ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardività. Il termine di conclusione del procedimento è individuato in 160 giorni dalla pubblicazione dell’istanza, avvenuta il 20.2.2023, e dunque al 31.7.2023. L’art. 31, comma 2, c.p.a. consente l’azione entro un anno dalla scadenza del termine, con slittamento di trentuno giorni per la sospensione feriale: il termine ultimo cade all’1.10.2024 e il ricorso, notificato e depositato il 9.8.2024, è tempestivo.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il rimedio contra silentium accerta la violazione dell’obbligo di provvedere su istanza del privato, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno dell’atto richiesto, richiamando Cons. Stato, IV, nn. 1559/2020 e 8810/2019.
Il fondamento dell’obbligo è rinvenuto nell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006, che detta termini speciali per i progetti compresi nel PNRR e attuativi del PNIEC individuati nell’Allegato I-bis, categoria cui appartiene il progetto in causa. Il comma 2-bis fissa la sequenza di trenta, centotrenta e trenta giorni; il comma 1, ultimo periodo, stabilisce che i pareri non resi nei termini o negativi non impediscono la valutazione; il comma 2-quater disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia; il comma 7 qualifica i termini come perentori, con effetto limitato agli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990.
Il Collegio dà continuità all’orientamento che già aveva stigmatizzato il silenzio del MASE, richiamando T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 12670/2024, T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e T.A.R. Puglia, Lecce, II, nn. 614/2025 e 431/2025, e sottolinea il favor per le fonti rinnovabili espresso dal Regolamento (UE) 2022/2577. È pacifica la violazione dei termini, non essendo il procedimento concluso nonostante il decorso del termine dell’art. 25, comma 2-bis. Le difficoltà organizzative e i criteri di preferenza non escludono il decorso dei termini, dovendosi evitare una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni, come già affermato da Cons. Stato, IV, n. 9777/2024.
Neppure la calendarizzazione dell’istruttoria, fissata al primo semestre 2026, assume rilievo sotto il profilo della improcedibilità. Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 180 giorni, previo esperimento dei rimedi per superare eventuali dissensi delle altre Amministrazioni, con condanna alle spese e nulla sul Ministero della Cultura, destinatario di mera denuntiatio litis.
Nota della Redazione
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