Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 5148 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e, in caso di inerzia protratta oltre il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina l’adempimento entro un termine assegnato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’accoglimento della domanda cautelare di esecuzione presuppone la scadenza del termine dilatorio concesso alle amministrazioni statali per i provvedimenti giurisdizionali. Il rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a. consente inoltre di condannare l’amministrazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento degli interessi legali sulle somme portate dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero alla scadenza del termine concesso per provvedere.
Il Fatto
Un ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento di differenze retributive e di una somma a titolo risarcitorio per omissione contributiva. Il giudice ordinario aveva quantificato le spettanze, con importi distinti per competenze e t.f.r., oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notifica in forma esecutiva e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’amministrazione si è costituita con atto di stile e ha depositato una relazione illustrativa con cui ha rappresentato di aver attivato una procedura congiunta con l’ente previdenziale, non liquidabile tramite il sistema ordinario di pagamento, e di attendere ulteriori adempimenti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato la domanda di ottemperanza verificando i presupposti del rimedio. Dalla documentazione del ricorrente e dalla relazione dell’amministrazione è emersa la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Su questa base il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a. Ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo azionato, ponendo in essere ogni adempimento necessario.
Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Capo del competente Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione per l’insediamento. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, tenendo conto della relazione illustrativa depositata in giudizio.
Il TAR ha inoltre accolto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando l’ulteriore somma nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Ha fissato quale dies a quo il giorno di notificazione della sentenza di ottemperanza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo ovvero, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso, gravando la parte interessata dell’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario.
Quanto alle spese successive al titolo azionato, il collegio ha precisato che in sede di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, mentre non sono dovute quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e il compenso del commissario è stato liquidato a carico della stessa amministrazione.
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Nota della Redazione
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