Esecuzione del giudicato e carta docente (TAR Liguria n. 1187 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. La nomina del commissario ad acta consegue al protrarsi dell’inottemperanza, con ulteriore termine di trenta giorni per l’esecuzione in sostituzione. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il giudice fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il titolo esecutivo azionato è costituito dalla sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 31 gennaio 2024 n. 139, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico. La condanna riguarda più annualità, con riferimento a diversi anni scolastici per ciascuna ricorrente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo.

Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è passata in decisione. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché il titolo esecutivo non risulta eseguito dall’amministrazione debitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Il dato processuale assume rilievo decisivo: il thema decidendum si concentra sull’inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo già formato.

Il giudice verifica quindi il presupposto temporale dell’ottemperanza, costituito dall’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato il presupposto, il ricorso è dichiarato fondato e va accolto.

In accoglimento, il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Il Collegio ravvisa inoltre i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario provvederà, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Infine, sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il TAR fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, e dies ad quem al giorno dell’esecuzione ovvero a quello dell’insediamento del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo anche in ragione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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