Chiusura esercizio per occupazione abusiva suolo pubblico è sanzione punitiva predeterminata (TAR Lazio n. 576 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di chiusura dell’esercizio commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico a fini di commercio, nella parte in cui opera per un periodo successivo al ripristino dello stato dei luoghi, non ha natura ripristinatoria o conformativa, ma costituisce sanzione amministrativa punitiva. In forza del principio di legalità, essa deve essere predeterminata dalla legge quanto a cornice edittale, non essendo tollerabile che il destinatario sia esposto a un trattamento punitivo di cui non possa rinvenire nella legge la misura invalicabile. L’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009 va pertanto interpretato nel senso che la chiusura va disposta per cinque giorni, per l’ipotesi in cui il ripristino abbia preceduto tale termine: il periodo residuo costituisce la sanzione punitiva fissata dalla norma primaria. È illegittima l’ordinanza sindacale che elevi tale misura a dieci giorni, non potendo l’amministrazione determinare la sanzione oltre il limite legale.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in un esercizio collocato nella città storica. Nel gennaio 2025 la polizia locale accertava che, con tavoli, sedie e arredi removibili, essa occupava il suolo pubblico antistante il locale per circa sei metri quadrati, senza la relativa concessione, contestando la violazione dell’art. 20 cod. strada.

Su tale rapporto informativo, Roma Capitale adottava la determina dirigenziale del 5 giugno 2025, disponendo la rimozione dell’occupazione abusiva e la chiusura dell’esercizio per dieci giorni, in applicazione dell’ordinanza sindacale n. 85 del 2024. La società impugnava la determina e, come atto presupposto, l’ordinanza stessa, nella parte in cui fissa in dieci giorni la chiusura per gli abusi commessi nei siti UNESCO. In sede cautelare il Tribunale sospendeva la misura limitatamente ai giorni dal sesto al decimo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in parte il ricorso e individua la questione nella natura giuridica della chiusura disposta per il periodo successivo al ripristino. La ricostruzione muove dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, che impone l’immediato ripristino dei luoghi e la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

La prima fase, fino al ripristino, ha funzione ripristinatoria: preclude l’esercizio di un’attività non conforme alla legge finché dura la difformità. La seconda fase, successiva al ripristino, persegue invece finalità puntiva e presenta un marcato tasso di afflittività, privando il destinatario della possibilità di esercitare l’attività per cui è titolato, con lesione della sfera personale, patrimoniale e reputazionale.

Da ciò deriva l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 85 del 2024, che, nell’individuare la sanzione nella misura fissa di dieci giorni, eccede il limite legale. Il Collegio richiama la sentenza della Sezione n. 14755/2025 e le ordinanze cautelari n. 3857, 3860 e 3865 del 15 luglio 2025, che avevano già letto la norma nel senso della chiusura per cinque giorni.

Né vale invocare l’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 10 del TULPS: il potere sanzionatorio va esercitato nel rispetto del principio di legalità e la misura non può essere qualificata come ripristinatoria quando opera a prescindere dall’effettiva rimozione dell’illecito.

Il Tribunale esclude infine la violazione del ne bis in idem, perché la chiusura incide sull’attività e la sanzione pecuniaria sul patrimonio, con finalità diverse; il cumulo non risulta sproporzionato una volta ridotta la misura a cinque giorni. L’ordinanza sindacale è annullata nella parte in cui fissa la chiusura in dieci giorni anziché cinque, con conseguente annullamento della determina dirigenziale limitatamente ai giorni dal sesto al decimo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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