Lavori extra non autorizzati: divieto di compenso per l’appaltatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 9763 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalto di opere pubbliche, la disciplina delle varianti in corso d’opera è speciale e deroga all’art. 1660 cod. civ., tipizzando i casi in cui è consentito apportare variazioni al progetto e stabilendo una particolare procedura per la loro approvazione, anche postuma. I lavori addizionali eseguiti dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati non danno, di regola, diritto ad alcun aumento di prezzo. Eccezionalmente, il compenso può essere riconosciuto solo alla concorrenza di quattro condizioni: che i lavori siano stati oggetto di tempestiva riserva, che siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, che siano riconosciuti come tali anche dall’amministrazione committente e che il loro costo, addizionato a quello dei lavori commissionati, rientri nei limiti della spesa approvata. La natura indispensabile ed essenziale delle lavorazioni, accertabile dal giudice ai sensi dell’art. 1660 cod. civ., non è invocabile per ottenere la condanna dell’ente committente al pagamento della maggiorazione di prezzo.
Il Fatto
Una società affidataria di un appalto per la ristrutturazione di immobili conveniva in giudizio la committente per ottenere il pagamento dei crediti derivanti da riserve iscritte nel corso dei lavori e il rimborso delle spese per il mancato svincolo della polizza fideiussoria. La società lamentava, tra l’altro, il mancato riconoscimento di compensi per lavori aggiuntivi ritenuti necessari e indispensabili e per opere a misura non contabilizzate.
Il tribunale accoglieva parzialmente le domande, ma la corte d’appello, accogliendo il gravame principale, le rigettava ritenendo non dovuti i maggiori compensi per lavori extra non autorizzati e per opere a corpo, nonché non risarcibile il danno da ritardato svincolo della garanzia. Avverso tale sentenza l’appaltatrice proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati i motivi, ne dichiara inammissibile il primo, relativo alle opere a misura (conteggiate per circa € 34.000,62), poiché la doglianza, pur sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, senza attingere la ratio della decisione incentrata sulla mancata contabilizzazione definitiva.
Il secondo motivo, riguardante le lavorazioni extra, è parimenti inammissibile: la deduzione di lavori espressamente ordinati dalla direzione lavori è generica, priva di riferimenti alle risultanze processuali, e la questione della riconoscibilità postuma in sede di collaudo risulta nuova, mai affrontata nel merito.
Il terzo motivo, con cui si contesta la derogabilità dell’art. 1660 cod. civ., è invece infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo degli appalti pubblici, dall’art. 25 della legge n. 109/1994 all’art. 132 del d.lgs. n. 163/2006, fino all’art. 134 del d.P.R. n. 554/1999, evidenziando il rapporto di specialità con il codice civile. Richiama la giurisprudenza di legittimità che subordina il compenso per i lavori extra-contratto alla quadruplice condizione, e conclude che non è possibile invocare l’indispensabilità delle lavorazioni per ottenere dal giudice la condanna della committente.
Il quarto motivo, sul mancato collaudo e sullo svincolo della polizza, è inammissibile per aspecificità: la censura non attinge la ratio della decisione che ha collegato la mancata emissione del certificato al riscontro di vizi e difformità non eliminati. Inammissibile anche il quinto motivo per genericità, mancando il riferimento agli atti di causa. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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