Porto d’armi: il dimostrato bisogno non si desume dall’allarme sicurezza (TAR Calabria n. 1187 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, rilasciabile solo al ricorrere del dimostrato bisogno di cui all’art. 42 r.d. n. 773/1931. Tale requisito esige la comprovata sussistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi. Il quadro generale di insicurezza del territorio non integra il presupposto, essendo la tutela dell’ordine pubblico rimessa allo Stato. Il precedente rilascio non crea affidamento sul rinnovo, poiché la licenza ha validità annuale e impone all’Amministrazione una nuova valutazione dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri in quiescenza, impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui il Prefetto di Vibo Valentia aveva respinto l’istanza di porto di pistola per difesa personale. Il diniego si fondava sull’assenza di concreti e attuali elementi di rischio per l’incolumità dell’istante e sull’esigenza di limitare la presenza di soggetti armati ai soli casi di effettive necessità difensive, in ragione della situazione dell’ordine pubblico provinciale.

Il ricorrente deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e lesione dell’affidamento, sostenendo che proprio l’insufficienza dei presidi di sicurezza avrebbe dovuto giustificare il rilascio ai cittadini incensurati. L’Amministrazione si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dall’art. 42 r.d. n. 773/1931, che subordina la licenza al dimostrato bisogno, e dagli artt. 11 e 43 del TULPS, che dettano le condizioni di diniego. Sul piano giurisprudenziale richiama il principio consolidato secondo cui il porto d’armi non è un diritto soggettivo ma un’eccezione a un divieto generale, richiamando TAR Campania, Salerno, n. 457 del 2025, TAR Toscana n. 935 del 2016 e TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 838 del 2016.

Il requisito del dimostrato bisogno esige un’esigenza difensiva attuale ed eccezionale. Il Tribunale esclude che essa possa ricavarsi dal quadro generale della sicurezza del territorio: alla difesa dell’ordine pubblico è chiamato esclusivamente lo Stato, sicché l’argomento del ricorrente sull’insufficienza delle forze dell’ordine si pone in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento. La valutazione prefettizia, espressa nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, risulta corretta e non affetta dai vizi dedotti.

Nessun rilievo assume la pregressa appartenenza del ricorrente all’Arma e la lunga militanza sul territorio, poiché il dimostrato bisogno richiede la dimostrazione di un’esigenza attuale e concreta. Irrilevante è anche l’assenza, nei dieci anni precedenti, di indici di pericolosità, mancando il requisito prevalente imposto dalla legge.

Quanto all’affidamento, la Corte osserva che l’art. 42 attribuisce alla licenza validità annuale: l’Amministrazione deve quindi operare ogni anno una nuova verifica dei presupposti, riesercitando un potere non condizionato da valutazioni precedenti. Il precedente rilascio non preclude opposte determinazioni in sede di rinnovo, anche per mero ripensamento, purché fondate su istruttoria adeguata e motivazione accurata, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 4418 del 2022 e da TAR Toscana n. 3 del 2025.

Il Collegio valorizza, infine, la rappresentata esigenza di tutela dell’interesse pubblico connessa alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza nella Provincia, che impone un controllo più stringente sul rilascio dei titoli in materia di armi. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *