Revoca del porto d’armi illegittima se priva di motivazione e istruttoria (TAR Lazio n. 4362 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, è legittima solo se sorretta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione circostanziata che dia conto degli elementi concreti di fatto e delle ragioni per cui la condotta dell’interessato sia ritenuta sintomatica di un potenziale abuso delle armi. Il generico riferimento ad una conflittualità o ad una singola segnalazione delle forze di polizia, senza alcun approfondimento sulla persona e sulla vicenda, vizi il provvedimento per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, rendendolo sindacabile dal giudice amministrativo pur nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Un carabiniere in congedo per limiti di età dal 2020, con alle spalle una carriera caratterizzata da encomi e onorificenze, subiva il ritiro cautelativo delle armi e del porto d’armi per uso caccia a seguito di un intervento delle forze dell’ordine in occasione di un’accesa lite familiare. L’episodio vedeva il ricorrente vittima di un’aggressione da parte del marito della figlia, il quale, dopo averlo minacciato, aveva resistito ai Carabinieri intervenuti, venendo tratto in arresto. Il Questore revocava la licenza e la Prefettura respingeva il conseguente ricorso gerarchico, confermando la revoca e il divieto di detenzione di armi, sulla base di una generica valutazione di inaffidabilità e di un presunto stato di conflittualità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio prende le mosse dal quadro normativo di riferimento, ricostruendo i presupposti che legittimano l’esercizio del potere di revoca e di divieto di detenzione di armi. In particolare, l’art. 10 e l’art. 11 TULPS consentono la revoca in caso di abuso, ovvero al sopraggiungere di circostanze che avrebbero giustificato il diniego; l’art. 39 TULPS attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione a soggetti ritenuti capaci di abusarne; l’art. 43 TULPS subordina il rilascio della licenza alla prova della buona condotta e all’affidamento sul corretto uso delle armi. Il Collegio osserva come l’Amministrazione abbia esercitato tale potere senza svolgere alcuna attività istruttoria sulla persona del ricorrente, ancorando il giudizio di inaffidabilità a un unico episodio.

La sentenza valorizza la documentazione in atti, dalla quale emerge la natura di aggressione subita dal ricorrente, evidenziando che la lite non aveva visto alcun uso dell’arma da parte sua e che non risultavano denunce a suo carico. L’assenza di un’indagine e la mancata verifica delle circostanze concrete rendono la motivazione del provvedimento di revoca del tutto generica e non riferita al caso di specie. Il Tribunale sottolinea che un provvedimento siffatto richiede una disamina specifica e circostanziata dei fatti e della personalità dell’interessato, che nel caso manca integralmente.

Il TAR Lazio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, citato nel provvedimento, secondo cui il potere di revoca non può fondarsi su valutazioni astratte, bensì deve essere sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione che evidenzi gli elementi concreti da cui desumere la pericolosità del soggetto. La valutazione prognostica negativa deve quindi collegarsi a fatti specifici che, per gravità o reiterazione, incidano sul grado di moralità dell’individuo. La generica segnalazione delle forze dell’ordine, in assenza di approfondimenti, non può sorreggere il provvedimento, né tale carenza è sanabile in sede processuale.

Infine, il Collegio ricorda come la giurisprudenza del Consiglio di Stato riconosca la sindacabilità del provvedimento di revoca per vizi di abnormità, illogicità o travisamento dei fatti, pur nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. Tale sindacato è possibile proprio quando, come nel caso di specie, difetti il presupposto motivazionale, poiché la natura cautelare e non sanzionatoria del provvedimento non esime l’Amministrazione dall’onere di una motivazione congrua. Il ricorso è dichiarato fondato e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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