Causa di servizio per tumori in militari: onere probatorio rimodulato dall’Adunanza Plenaria (TAR Lazio n. 4924 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in missioni internazionali, l’onere probatorio gravante sul militare è rimodulato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2025: è sufficiente dimostrare l’avvenuto espletamento dell’attività di servizio in teatri operativi contaminati da uranio impoverito o metalli pesanti e la successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda l’associazione con quei fattori di rischio. Grava invece sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il parere del Comitato di verifica che si limiti a richiami generici a studi scientifici, senza riferimenti puntuali alla situazione dell’interessato, è viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo.
Il Fatto
Una militare, agendo in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, eredi del militare deceduto, impugnava il decreto del Ministero della Difesa che aveva ritenuto l’oligodendroglioma frontale, patologia tumorale poi rivelatasi fatale, non dipendente da causa di servizio, negando l’equo indennizzo. Il diniego si fondava sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso il nesso causale sulla base di precedenti studi generici sull’incidenza delle neoplasie nei militari e sui livelli di esposizione necessari a configurare un rischio per la salute. Il ricorso, affidato a un unico motivo, contestava la valutazione compiuta, lamentando profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio del Comitato di verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze decisive. La decisione si fonda però principalmente sui principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, che ha ridefinito i termini dell’accertamento eziologico.
In applicazione di quei principi, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva assolto all’onere probatorio: la documentazione versata in atti e la relazione medico-legale dimostravano la partecipazione del militare a plurime missioni in Kosovo, Iraq e Afghanistan, territori nei quali è riconosciuta l’esposizione a munizioni contenenti uranio impoverito, nonché il successivo sviluppo di una patologia tumorale riconducibile al rischio tipizzato.
Di converso, l’Amministrazione non aveva fornito evidenza di una genesi extra-lavorativa specifica. Il parere del Comitato, richiamato nel decreto, poggiava esclusivamente su un duplice e generico rinvio a studi sull’incidenza delle neoplasie maligne nel personale militare e sui livelli di esposizione necessari, senza alcun riferimento alla specifica situazione del militare e senza allegare concreti fattori causali alternativi. Tale carenza integra il vizio di difetto di istruttoria che si riflette sul provvedimento finale di diniego.
Il Collegio ha infine ribadito che la potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, pur riservata, non è inesauribile, tendendo a valutare un evento passato e conchiuso. Il Comitato, in sede di riedizione del potere, dovrà riesaminare l’istanza attenendosi ai principi espressi nella pronuncia e colmando le carenze evidenziate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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