Indennità di missione all’estero non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario (Cons. Stato n. 1716 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di missione all’estero prevista dall’art. 1 del R.D. n. 941/1926 ha natura accessoria e omnicomprensiva. Essa è erogata per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Ne consegue che il dipendente non può cumulare la diaria di missione con il compenso per le ore di lavoro straordinario prestate durante il servizio di scorta all’estero. La regola di non cumulabilità è espressamente sancita dall’art. 39-vicies semel, comma 39, della legge n. 51/2006, norma di interpretazione autentica applicabile ai servizi resi dopo la sua entrata in vigore. La questione di legittimità costituzionale della disposizione, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 111 Cost., è manifestamente infondata.

Il Fatto

L’appellante, dipendente della Polizia di Stato con funzioni di assistente capo coordinatore, era addetto anche al servizio di scorta di stranieri da accompagnare nei paesi d’origine in esecuzione di provvedimenti di espulsione o respingimento. Per tale servizio percepiva l’indennità giornaliera di missione prevista dall’art. 1 del R.D. n. 941/1926, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di albergo.

Il dipendente ha chiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte durante le missioni estere nel periodo 2009-2019, documentate dai rapporti di missione vidimati dall’Amministrazione. Il Ministero dell’Interno ha opposto il diniego richiamando l’art. 39-vicies semel, comma 39, del D.L. n. 273/2005, convertito nella legge n. 51/2006, che qualifica l’indennità come erogata in sostituzione dei compensi per lo straordinario. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo le diverse tipologie di missione all’estero. Il d.lgs. n. 66/2010 regola il personale destinato isolatamente all’estero per periodi superiori a sei mesi; la legge n. 838/1973 il personale presso le rappresentanze diplomatiche; il R.D. n. 941/1926 le missioni ordinarie, comprese quelle per scorte ed estradizioni. In questa ultima ipotesi la diaria remunera l’intero arco giornaliero e non è frazionabile in ventiquattresimi.

Secondo il Consiglio di Stato, l’intervento interpretativo del comma 39 ha attribuito all’indennità carattere omnicomprensivo, considerando unitariamente disagi, reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, in sostituzione dei compensi per lo straordinario. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato n. 7586/2024, n. 5368/2019, n. 6734/2018) e il parere dell’Adunanza di Sezione n. 1398/2009.

Il Collegio rileva che l’eventuale cumulo avrebbe potuto riguardare solo il servizio effettivamente svolto e preventivamente autorizzato, circostanza non dimostrata dall’appellante. La doglianza sulla natura retroattiva della norma è superata dal fatto che i servizi oggetto di causa sono tutti successivi al 2006, con conseguente piena applicabilità della disciplina.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Non sussiste il contrasto con l’art. 111 Cost., perché la norma interpretativa risale al 2006, epoca anteriore al contenzioso e alle missioni. Non è violato l’art. 36 Cost., perché l’indennità si aggiunge allo stipendio e agli emolumenti fissi. Neppure ricorre la disparità di trattamento ex art. 3 Cost., per la genericità delle deduzioni e per la non comparabilità tra missioni all’estero e missioni nazionali.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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