Previdenza complementare comparto sicurezza: legittimazione riservata alle organizzazioni sindacali (Cons. Stato n. 10198 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attuazione della previdenza complementare del comparto sicurezza e difesa è rimessa dal legislatore alla negoziazione e concertazione sindacale e non integra un obbligo autonomo e immediatamente esigibile dalle Amministrazioni. Il singolo dipendente, prima che la cornice contrattuale sia definita, non è titolare di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all’avvio, alla conclusione e alla determinazione dei contenuti del procedimento negoziale, ma solo di un interesse indiretto e riflesso. Ne consegue il difetto di legittimazione ad agire tanto per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, quanto per la domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale, in assenza di un inadempimento a un obbligo negozialmente assunto. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla materia non implica la natura di diritto soggettivo della pretesa.

Il Fatto

Dipendenti, anche in quiescenza, appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico hanno agito davanti al TAR Lazio per accertare la responsabilità contrattuale delle Amministrazioni per il mancato avvio della previdenza complementare prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e ottenere il risarcimento del danno, o in alternativa un indennizzo.

Il giudice di primo grado, focalizzando la questione sulla legittimazione attiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese per complessivi diecimila euro. Gli appellanti hanno contestato l’esito, sostenendo che la Cass. civ., sez. un., n. 22807 del 2020 avrebbe riconosciuto la natura di diritto soggettivo della loro posizione nel devolvere la controversia alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto, evidenziando i tentativi negoziali infruttuosi e ribadendo il difetto di legittimazione dei singoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: la riforma Dini ha sostituito il regime retributivo con quello contributivo e ha affidato al secondo pilastro una funzione di completamento. L’art. 2 della legge n. 335 del 1995 demanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità di attuazione del trattamento di fine servizio; l’art. 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 richiama le procedure di negoziazione e concertazione del d.lgs. n. 195 del 1995 per l’istituzione delle forme pensionistiche complementari, secondo il rinvio all’art. 3 del d.lgs. n. 124 del 1993, poi sostituito dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Per il personale non contrattualizzato il meccanismo partecipativo è para-contrattuale, ma ciò non consente di ricondurre il rapporto a un sinallagma diretto tra singolo e Amministrazione. L’istituzione della previdenza complementare compete agli organismi rappresentativi, ai quali spettano le iniziative propulsive; al dipendente resta la pretesa di corretta applicazione della cornice definita. Il verbo “potranno” dell’art. 26, comma 20, indica una facoltà, mentre l’art. 67 del d.P.R. n. 254 del 1999 e l’art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 declinano l’oggetto della negoziazione, non un obbligo unilaterale di provvedere. L’infruttuoso decorso dei termini è reso irrilevante dall’art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995, che devolve al livello politico-parlamentare l’esito dello stallo.

Il Collegio esclude che la Cass. civ., sez. un., n. 22807 del 2020 sorregga la tesi degli appellanti: quella pronuncia ha risolto un conflitto negativo di giurisdizione, collocando la causa petendi nel rapporto di impiego, e non ha qualificato la pretesa come diritto soggettivo. La stessa decisione, del resto, ribadisce che l’attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione-contrattazione e che destinatario dei fondi è il personale che liberamente vi aderisce.

Quanto alla domanda risarcitoria, valgono le medesime considerazioni: le Amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere e non sono previsti termini per l’attuazione, con conseguente assenza di un inadempimento e di una posizione immediatamente tutelabile. Il terzo motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è dichiarato inammissibile e comunque infondato, essendo la compensazione eccezionale e dovendo essere congrua.

L’appello è pertanto respinto. In ragione della complessità e novità delle questioni il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese del grado, e segnala al Governo, ex art. 58 r.d. n. 444 del 1942, l’opportunità di una razionalizzazione della disciplina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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