Requisito distanziale dei patentini tabacchi autonomamente preclusivo dopo il D.M. n. 51/2021 (Cons. Stato n. 1714 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della distanza minima di 100 metri dalla rivendita di tabacchi più vicina, nella formulazione dell’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013 come novellato dal D.M. 12 febbraio 2021, n. 51, opera “in ogni caso” e assume carattere oggettivo e autonomamente preclusivo. Una volta accertata la violazione del parametro distanziale, l’Amministrazione è tenuta a negare il rilascio o il rinnovo del patentino, senza residuare spazio per valutazioni discrezionali o comparative. La sopravvenuta modifica regolamentare rende inconfigurabile l’elusione del giudicato formatosi su una precedente pronuncia resa in un diverso contesto normativo. La misurazione della distanza segue il criterio del percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio secondo le regole della circolazione, senza rilievo per gli ostacoli affrontati da soggetti con ridotte capacità motorie o sensoriali.
Il Fatto
Il titolare di un patentino per la vendita di tabacchi, nella qualità di amministratore unico della società gestrice di un esercizio commerciale, presentava istanza di rinnovo della licenza. L’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando l’insussistenza del requisito della distanza minima rispetto alla rivendita più vicina e l’esistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate. Le osservazioni difensive non modificavano l’esito: l’Amministrazione adottava il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo.
Il ricorrente impugnava dapprima il preavviso di rigetto e poi il provvedimento finale con motivi aggiunti davanti al TAR Calabria. Il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso principale, per difetto di autonoma lesività dell’atto endoprocedimentale, e rigettava i motivi aggiunti. La verificazione disposta ex art. 66 c.p.a. e poi rinnovata in contraddittorio accertava una distanza di 81,20 metri. Seguiva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la memoria della difesa erariale, depositata oltre i termini dell’art. 73 c.p.a., e rigetta l’istanza di rinvio dell’udienza, non ricorrendo i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis. L’infondatezza dell’appello esime dall’esame della questione di legittimazione passiva del Ministero, estromesso in primo grado con statuizione non impugnata.
Sul primo profilo di censura, relativo al difetto di motivazione, il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado. L’obbligo motivazionale non impone la confutazione analitica di ogni argomentazione difensiva: è sufficiente che dall’atto emergano in modo chiaro le ragioni determinanti della decisione. Nel caso concreto l’Amministrazione ha individuato nel mancato rispetto del requisito distanziale il presupposto ostativo.
Il nucleo del principio attiene all’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013 come modificato dal D.M. n. 51/2021. La formula “in ogni caso” attribuisce al requisito distanziale carattere cogente e non subordinato a valutazioni comparative. Il primo giudice ha correttamente ricostruito l’evoluzione normativa: la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 2597 del 29.03.2021, invocata dall’appellante, si collocava in un assetto regolatorio anteriore alla novella, sicché la parte finale della sua motivazione non è estensibile al regime attuale. Da qui l’esclusione dell’elusione del giudicato, non potendo questo estendersi a un diverso procedimento amministrativo, relativo a una diversa istanza di rinnovo e a una normativa successiva.
Sul secondo motivo, concernente il difetto di istruttoria, il Collegio richiama l’art. 2, comma 4, del D.M. n. 38/2013 e la determina dell’Agenzia del 27 marzo 2013: il calcolo segue il normale percorso di un ordinario pedone nel rispetto delle norme del codice della strada. La verificazione, correttamente espletata e rinnovata nel contraddittorio, ha confermato la distanza di 81,20 metri, inferiore al limite anche considerando ingressi alternativi. Il parametro è oggettivo e uniforme e non richiede di tener conto della percorribilità del tragitto da parte di soggetti con ridotte capacità motorie, poiché la disciplina persegue finalità di razionalizzazione della rete commerciale e non incide sull’accessibilità del servizio. Le censure di costituzionalità, prospettate in modo generico, sono dichiarate manifestamente infondate. L’appello è rigettato, con condanna alle spese in solido.
Nota della Redazione
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