Ottemperanza all’ordine di esibizione e dichiarazione di inesistenza dei documenti (TAR Calabria n. 1728 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza all’ordine di esibizione di documenti amministrativi, la dichiarazione di inesistenza della documentazione richiesta integra l’esatto adempimento dell’obbligo di ostensione tutte le volte in cui provenga dal soggetto competente a renderla e contenga un’idonea spiegazione delle ragioni dell’inesistenza. Una volta resa tale dichiarazione, l’interesse del ricorrente all’esecuzione del giudicato viene meno e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Resta estranea al giudizio di ottemperanza, e non è valutabile neppure incidentalmente dal giudice amministrativo, l’eventuale contraddittorietà tra l’inesistenza dichiarata e il contenuto dell’avviso di accertamento, trattandosi di questione devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante legale di una società, aveva proposto ricorso per accesso avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza volta a ottenere gli accertamenti oggettivi compiuti sulle prestazioni fatturate dalla società nel corso di un arco temporale pluriennale. Con sentenza del TAR Calabria, Sezione Seconda, n. 1782/2025, passata in giudicato, il ricorso era stato accolto e l’Amministrazione era stata condannata a ostendere la documentazione richiesta, con salvezza dell’eventuale dichiarazione di inesistenza, parziale o totale, resa dal responsabile dell’Ufficio e accompagnata dall’indicazione del motivo.

Ritenendo che l’Agenzia non avesse dato esecuzione al dictum, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato la nota trasmessa al ricorrente, con cui ha dichiarato di non disporre di ulteriori documenti rispetto a quelli già allegati all’avviso di accertamento. Il ricorrente ha contestato tale dichiarazione, osservando che l’avviso di accertamento richiama documentazione utilizzata come raffronto per l’accertamento della sovrafatturazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la conformità della dichiarazione resa dall’Agenzia rispetto al modello imposto dal giudicato. La sentenza ottemperanda aveva subordinato l’esecuzione all’esibizione della documentazione, facendo salva la possibilità di dichiararne l’inesistenza con spiegazione del motivo. La nota depositata in giudizio rispetta tale schema: proviene da un soggetto competente a renderla e contiene un’idonea motivazione in ordine all’assenza di ulteriori atti da ostendere.

Secondo il Tribunale, la dichiarazione è conforme a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza. Il percorso argomentativo dell’Amministrazione si fonda sul rilievo che il procedimento di accertamento analitico-induttivo non impone la formazione di singoli atti istruttori sui dati ritenuti rilevanti, essendo le relative valutazioni destinate a confluire direttamente nell’avviso di accertamento. I riscontri operati hanno riguardato i dati dichiarati dalla società e la documentazione contabile acquisita in fase di controllo, con specifica indicazione degli allegati utilizzati.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che l’Ufficio non disponesse di ulteriori documenti rispetto a quelli già allegati all’atto impositivo. La dichiarazione di inesistenza esaurisce dunque l’obbligo di esecuzione e determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi affrontato la doglianza del ricorrente circa la contraddittorietà tra l’inesistenza dichiarata e il contenuto dell’avviso di accertamento, che richiamerebbe documentazione usata come raffronto per la sovrafatturazione. La questione è stata dichiarata estranea al giudizio: essa attiene al giudizio proposto avverso l’atto impositivo e rientra nella giurisdizione del giudice tributario, non essendo valutabile dal giudice amministrativo neanche incidentalmente.

Alla luce di tali rilievi il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le peculiarità della vicenda, segnate dalla risposta dell’Amministrazione intervenuta solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, hanno giustificato la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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