Concessione demaniale provvisoria solo per scadenza prossima all’istanza (TAR Calabria n. 1734 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 10 d.P.R. n. 328/1952 disciplina i rapporti tra demanio e privato nel breve lasso di tempo necessario a ottenere il rinnovo di una concessione scaduta: la concessione provvisoria presuppone quindi una concessione valida e una scadenza prossima alla proposizione dell’istanza. Non è condivisibile l’interpretazione che estende la concessione provvisoria a un arco temporale pluriennale, trasformandola in sanatoria ex post dell’occupazione senza titolo. La tolleranza dell’amministrazione e le qualificazioni del privato come concessionario in note e comunicazioni non provano l’esistenza di un rapporto concessorio in corso, in mancanza del relativo atto formale, né fondano un legittimo affidamento quando il rinnovo non è atto dovuto. La mancata indicazione del termine e dell’autorità giurisdizionale per impugnare costituisce mera irregolarità non viziante.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricreativa insistente su area demaniale, aveva ottenuto una concessione, originariamente rilasciata alla madre e poi a lui, con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, prorogata automaticamente fino al 2005. Negli anni successivi ha più volte chiesto il rinnovo, dapprima all’Agenzia del Demanio e poi al Comune, subentrato nelle competenze, e ha rappresentato di aver chiesto di versare i canoni tramite modello F24 mai fornito dall’amministrazione. Nel 2014 è stata indetta una conferenza di servizi, interrotta in attesa della definizione di un parallelo giudizio civile sulla titolarità dell’area, conclusosi nel 2022 con l’accertamento della demanialità del terreno.

All’esito di un’istanza di concessione demaniale provvisoria ex art. 10 d.P.R. n. 328/1952, il Comune ha rigettato la domanda per insussistenza di una precedente concessione da prorogare in via provvisoria. Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendo anche l’accertamento del rapporto sostanziale e la condanna al risarcimento del danno o all’indennizzo per il ritardo. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni di rito per la complessiva infondatezza del ricorso. Quanto al primo motivo, incentrato sulla continuità sostanziale del rapporto, il TAR osserva che il principio di legalità impone di riconoscere efficacia provvedimentale al comportamento dell’amministrazione nei soli casi previsti dalla legge: anche ammessa una condotta di tolleranza o di implicita accettazione dell’occupazione, manca una norma che a tale situazione ricolleghi il rilascio o il rinnovo della concessione. La sentenza del TAR Lazio n. 11568/2024, invocata dal ricorrente, è stata giudicata non conferente perché relativa a fattispecie diversa.

Il Collegio esclude altresì il legittimo affidamento: esso è tutelato solo se fondato su norme che, correttamente applicate, conducono a un certo esito provvedimentale, mentre nel caso di specie il rinnovo non era atto dovuto.

Infondato è anche il secondo motivo, relativo alla mancata conclusione dei procedimenti avviati nel passato e alla loro sospensione. L’arresto della conferenza di servizi è stato correttamente giustificato dalla necessità di attendere la definizione dei procedimenti civile e penale, essendo allora controversa la stessa demanialità del terreno. Anche a voler ritenere la sospensione sine die, essa si riverbera esclusivamente su quel procedimento e legittima semmai l’azione avverso il silenzio-inadempimento, senza travolgere il diverso provvedimento impugnato.

Sul terzo motivo, il TAR ricostruisce la ratio dell’art. 10 d.P.R. n. 328/1952: regolare i rapporti tra demanio e privato nel breve lasso di tempo necessario al rinnovo di una concessione scaduta, con conseguente necessità che la scadenza sia prossima all’istanza. Ne deriva che non è arbitraria né irragionevole l’individuazione, da parte del Comune, della titolarità di una concessione valida al 31 dicembre 2023 quale presupposto dell’istanza presentata nel 2024. È invece respinta l’interpretazione del ricorrente, che avrebbe condotto a una sanatoria ex post dell’occupazione senza titolo dal 2005.

Le circostanze invocate — istruttoria avviata, qualificazione del ricorrente come concessionario in alcune note, comunicazioni sui canoni senza emissione del modulo di pagamento — non provano l’esistenza di un rapporto concessorio in corso in mancanza dell’atto formale, ma si spiegano con la complessità della vicenda, segnata da una controversia civile e da un procedimento penale con sequestro dell’area. Infine, la mancata indicazione del termine e dell’autorità giurisdizionale per impugnare è mera irregolarità non viziante. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e rigetto della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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