Ottemperanza al giudicato e danno da ritardo estraneo al giudizio (TAR Campania n. 1829 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il giudicato del giudice ordinario è passato in forma definitiva, è stato notificato all’Amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’obbligo sia stato eseguito. Il Collegio ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di risarcimento del danno da ritardo non trova ingresso nel giudizio di ottemperanza, che ammette il solo ristoro dei danni connessi all’impossibilità di esecuzione in forma specifica o conseguenti alla violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha azionato dinanzi al TAR Campania il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, tramite l’accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio dei 120 giorni. Poiché il pagamento non è intervenuto, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia, la condanna alla penalità di mora e il risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance, quantificato nel medesimo importo del bonus. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Nel caso di specie il giudicato si è formato, la notifica è stata effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione e il termine dilatorio è decorso senza esecuzione.
Ne deriva l’ordine di ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza di parte assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essa è accolta nei limiti degli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della sentenza e fino al giorno dell’adempimento spontaneo o di quello del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2021.
È invece respinta la domanda risarcitoria per danno patrimoniale e da perdita di chance, fondata sul mancato utilizzo del credito per l’iscrizione a un corso di formazione abilitante. Il pregiudizio invocato è un danno da ritardo, estraneo all’oggetto del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ricorda che il solo risarcimento ammissibile è quello connesso all’impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 2 del 2017. Il mero anticipo di somme per spese che sarebbero state comunque sostenute non integra di per sé un danno, se non nei limiti degli interessi legali non percepiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario; il Ministero è condannato anche alle penalità di mora come precisato in motivazione.
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Nota della Redazione
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