Responsabilità erariale esclusa per la rendita catastale delle centrali idroelettriche (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 18 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile per il danno da minore gettito tributario conseguente alla determinazione della rendita catastale di una centrale idroelettrica richiede la prova rigorosa dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo. Non sussiste il nesso causale quando la determinazione della rendita non rientra nella competenza dei convenuti, ma degli uffici catastali periferici. Le divergenze tra il valore catastale attribuito e quello accertato dal giudice tributario, contenute nell’ordine del 7,5%, rientrano nella fisiologica alea di stima propria delle valutazioni tecnico-estimative complesse. In un quadro normativo in continua evoluzione non è configurabile né il dolo né la colpa grave. Il danno, inoltre, non è imputabile ai convenuti nella parte in cui deriva dal comportamento dei concessionari che hanno versato imposte su autonome valutazioni di bilancio.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il dirigente e un funzionario del servizio provinciale competente in materia catastale della Provincia autonoma di Trento, chiedendo la condanna in solido al pagamento di oltre un milione di euro. L’accusa riguardava la volontaria sottostima della rendita catastale della centrale idroelettrica di un comune trentino, con conseguente minore gettito ICI, IMUP e IMIS in favore di tre comuni. In subordine l’attore ha invocato la colpa grave con ripartizione in parti uguali.

I convenuti si sono difesi sostenendo la complessità tecnica della materia, il rispetto delle norme e delle circolari applicabili, l’assenza di dolo e colpa grave e l’insussistenza del danno. Il giudizio è stato sospeso in via pregiudiziale in attesa della definizione del contenzioso tributario, poi riassunto dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado. La Procura ha rideterminato la pretesa in circa un milione e duecentomila euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’evoluzione della disciplina sulla rendita catastale degli opifici. Richiama l’art. 10 del R.D.L. n. 652/1939, che impone la stima diretta per le unità a destinazione speciale, e ripercorre il contrasto giurisprudenziale sull’inclusione delle turbine, composto dall’art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005 e confermato dalla Corte cost. n. 162/2008. Ricorda poi la circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio e l’art. 1, c. 21, della legge n. 208/2015, che dal 2016 esclude gli impianti dalla stima.

Su questa base la Corte esamina le condotte contestate. La nota del Presidente della Provincia del dicembre 2010 conteneva solo un estratto della relazione di stima, limitato ai beni di un solo comune, e la relazione integrale è stata consegnata al servizio solo nel dicembre 2019, a fronte di una richiesta del dirigente risalente al marzo 2011. La relazione dell’ATI, inoltre, non era finalizzata alla determinazione della rendita catastale, ma alla valutazione dei beni e dei canoni in vista delle future concessioni.

La Corte rileva che l’applicazione di quella stima avrebbe condotto a un valore superiore di circa un milione e ottocentomila euro rispetto a quello accertato dal giudice tributario, con il paradosso di generare un credito dei concessionari verso i comuni. Quanto alle divergenze estimative, la differenza tra il valore attribuito dagli uffici e quello accertato in sede tributaria si colloca intorno al 7,5%, entro la alea di stima del 10% comunemente accettata.

Decisivo è il rilievo sulla competenza: la rendita contestata è stata determinata dagli uffici catastali periferici, non dal servizio provinciale cui erano preposti i convenuti, il cui ruolo era di coordinamento e indirizzo. Non è provato che tale ruolo sia stato mal esercitato, essendo documentata la trasmissione agli uffici delle circolari e degli aggiornamenti normativi. Manca dunque il nesso causale.

La Corte esclude anche il dolo e la colpa grave, data l’incertezza normativa e la complessità tecnica, e rileva che una quota del danno deriva dal comportamento dei concessionari, che hanno versato le imposte su autonome valutazioni di bilancio. La domanda è pertanto respinta, con rifusione delle spese di difesa a carico della Provincia autonoma di Trento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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