Variante urbanistica, VAS autonoma e sindacato sul merito delle scelte (TAR Trentino-Alto Adige n. 142 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS costituisce determinazione di natura provvedimentale autonoma, conclusiva di un distinto procedimento di valutazione, e come tale è direttamente e immediatamente impugnabile dal soggetto interessato. La sua mancata impugnazione nei termini ne determina l’inoppugnabilità, con conseguente irricevibilità delle censure che, investendo la variante urbanistica, ne presuppongano il sindacato. I pareri condizionati resi dagli uffici comunali e riferiti a fasi di progettazione successive all’adozione della variante non incidono sulla legittimità di quest’ultima. Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e restano sottratte al sindacato di merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria tavolare di un compendio immobiliare ricompreso nel centro storico del capoluogo altoatesino, in zona classificata come zona residenziale A2 e inserita nel piano di tutela degli insiemi. Con delibera della Giunta provinciale viene approvata d’ufficio una modifica al piano urbanistico comunale che trasforma l’area in zona per attrezzature pubbliche sovracomunali, destinandola alla realizzazione del nuovo museo archeologico provinciale.
La società impugna la delibera di approvazione e gli atti presupposti, tra cui il provvedimento dell’ufficio provinciale competente che aveva escluso l’assoggettamento della variante a valutazione ambientale strategica. Deducendo l’illegittimità dello screening ambientale, la natura solo apparentemente condizionata dei pareri comunali, il difetto motivazionale sul parziale accoglimento delle osservazioni e l’incostituzionalità della disciplina provinciale sulla durata decennale del vincolo preordinato all’esproprio, chiede l’annullamento degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sul mancato assoggettamento della variante a VAS, e li dichiara irricevibili. Muove dalla qualificazione del provvedimento di verifica: l’art. 7, comma 3, della L.P. n. 17/2017 e l’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 configurano un atto che assoggetta o esclude il piano dalla valutazione, dotato di rilevanza esterna e di autonoma attitudine lesiva. La verifica, osserva il Tribunale, chiude il procedimento se di esito negativo e costituisce fase preliminare ed eventuale della VAS.
Sul punto il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TRGA Bolzano n. 57 del 24.02.2022) e, per la verifica di assoggettabilità a VIA, la posizione espressa dal TAR Toscana n. 199 del 21.02.2024. Poiché il provvedimento negativo è stato comunicato alla ricorrente, il termine per impugnarlo decorreva da tale comunicazione. La sua mancata impugnazione ne ha determinato l’inoppugnabilità e l’insindacabilità in quella sede, con assorbente irricevibilità delle censure che su di esso si fondavano.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ne rileva l’infondatezza nel merito, assorbendo l’eccezione di tardività. I pareri comunali condizionati — dall’ufficio pianificazione territoriale a quelli su mobilità, infrastrutture e tutela ambientale — demandano espressamente prescrizioni alle fasi di progettazione successive. Non attengono dunque alla legittimità della variante. Nel merito, le censure investono la condivisibilità delle scelte e non errori di fatto o abnormi illogicità: il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato n. 7881 del 21.08.2023 e della Sez. IV n. 7977 del 14.09.2022 sul sindacato estrinseco in materia di pianificazione.
Il quarto motivo, sul difetto motivazionale relativo alle osservazioni, è rigettato. L’accoglimento parziale si riferisce alla richiesta di utilizzo temporaneo dell’area nelle more dell’approvazione del progetto museale, come emerge dal verbale di sopralluogo e dall’istanza di convenzione. I vizi motivazionali prospettati non sussistono.
Respinti i primi quattro motivi, il Collegio si riserva la decisione sul quinto, relativo alla durata decennale del vincolo preordinato all’esproprio, che sarà oggetto di separato incidente di costituzionalità. La sentenza è pertanto non definitiva, con spese riservate alla decisione finale.
Nota della Redazione
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